Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine

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Anche i Cantoni terzi devono indirizzare eventuali opposizioni direttamente ai Cantoni che concludono l’accordo entro lo stesso periodo di tempo.

Se entro questo lasso di tempo non è stata presentata alcuna obiezione ai Cantoni che partecipano all’accordo, non è possibile neanche sollervarne più tardi nei confronti dell’Assemblea federale.

Le obiezioni sollevate dalla Confederazione o dai Cantoni terzi non influiscono sull’entrata in vigore di accordi intercantonali. La conclusione e l’entrata in vigore dipendono solo dal diritto cantonale e intercantonale. Tuttavia, nell’interesse della certezza del diritto e ai sensi del principio della fedeltà alla Confederazione di cui all’articolo 44, in caso di obiezioni contro accordi intercantonali se ne deve sospendere l’attuazione fino a quando le divergenze non saranno appianate.

In caso di obiezione della Confederazione o di Cantoni terzi contro accordi di Cantoni con l’estero, i Cantoni interessati devono attendere che le divergenze siano state appianate prima di poter concludere l’accordo.

2.3.5 Spiegazione sul capoverso 5

Se il dipartimento competente solleva obiezioni nei confronti dei Cantoni che concludono l’accordo, si cerca dapprima una soluzione di comune accordo. Contrariamente alle attuali disposizioni sugli accordi di Cantoni con l’estero, secondo le quali il Consiglio federale solleva reclamo presso i Cantoni interessati (cfr. art. 62 cpv. 2 LOGA), ai sensi del testo presentato si avvia a livello dipartimentale una nuova, eventualmente necessaria, procedura di eliminazione delle divergenze tra i Cantoni che prendono parte all’accordo e la Confederazione (sotto la direzione del capo del dipartimento). L’ordinanza dovrà specificare che il dipartimento conferma per iscritto ai Cantoni contraenti l’appianamento di una divergenza con il diritto federale, con gli interessi della Confederazione o con i diritti di altri Cantoni. Altri particolari sulla procedura di appianamento delle divergenze dovranno essere anch’essi disciplinati dall’ordinanza.

Anche in caso di obiezioni da parte di Cantoni terzi si deve ricercare dapprima una soluzione di comune accordo. La procedura spetta ai Cantoni.

2.3.6 Spiegazioni al capoverso 6

Ai sensi dell’articolo 186 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale può sollevare reclamo contro accordi conclusi tra i Cantoni o conclusi da Cantoni con l’estero. Questa possibilità di opporsi viene disciplinata in maniera più precisa al capoverso 6: se non è possibile risolvere di comune accordo le obiezioni contro gli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero nell’ambito di una procedura di eliminazione delle divergenze ai sensi del capoverso 5, il dipartimento competente chiede al Consiglio federale di sollevare opposizione dinanzi all’Assemblea federale. Insieme alla domanda, il dipartimento inoltra al Consiglio federale il necessario messaggio insieme ad un progetto di decreto federale da sottoporre al Parlamento.

In applicazione dell’articolo 172 capoverso 3 Cost., i Cantoni terzi possono anch’essi sollevare opposizione dinanzi all’Assemblea federale, se le obiezioni non possono essere risolte di comune accordo con i Cantoni che concludono l’accordo.