Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine
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Un decreto di approvazione ha un effetto meramente dichiarativo16. Constata che, secondo l’opinione dell’Assemblea federale, l’accordo non è contrario al diritto ed agli interessi della Confederazione nonché al diritto di altri Cantoni. Tuttavia, è possibile che un’eventuale contravvenzione al diritto federale venga constatata in un secondo tempo, segnatamente durante un procedimento giudiziario.
Rifiutando l’approvazione, l’Assemblea federale constata invece che non sono soddisfatte le condizioni di cui nella Costituzione. L’accordo in questione deve dunque essere annullato o adeguato (accordi intercantonali) oppure che non può essere concluso (accordi di Cantoni con l’estero).
2.6 Entrata in vigore della revisione parziale
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della presente revisione parziale dopo la decisione delle Camere federali e allo scadere del termine posto per il referendum (numero III). Le nuove disposizioni legali entreranno presumibilmente in vigore all’inizio del 2006 con i necessari articoli d’ordinanza.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il presente disciplinamento non causa ripercussioni finanziarie o personali alla Confederazione per l’informazione e l’approvazione degli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero. Non è ancora possibile stabilire se l’applicazione dell’obbligo di comunicare gli accordi causerà un dispendio supplementare. Tuttavia, grazie alla semplificazione della procedura e l’esclusione di determinati accordi di portata limitata dall’obbligo di comunicarli, il dispendio amministrativo non dovrebbe aumentare troppo, anche se il numero di accordi comunicati alla Confederazione dovesse aumentare. La nuova procedura semplifica inoltre gli iter amministrativi e chiarisce il rapporto con i Cantoni che concludono l’accordo e i Cantoni terzi.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni ed i Comuni
Il presente disciplinamento non prevede ripercussioni dirette finanziarie o personali per i Cantoni ed i comuni. Poiché sulla scia della prassi corrente determinati accordi di portata limitata sono esclusi dall’obbligo di essere comunicati, il dispendio amministrativo da parte dei Cantoni non dovrebbe aumentare molto. Inoltre l’informazione ai Cantoni terzi sugli accordi comunicati è assicurata dalla Confederazione, senza costi supplementari per i Cantoni.
16 Häfelin, Ulrich/Haller, Walter, 2001, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo: Schulthess, pag. 345; Hänni, Peter, 2001, Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und Kantonen, in: Thürer, Daniel/Aubert, Jean-François/Müller, Jörg Paul, 2001, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo: Schulthess, pag. 451; Auer, Andreas/Malinverni, Giorgio/Hottelier, Michel, 2000, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Bern: Stämpfli, pag. 552.; Tschannen, Pierre, 2004, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern: Stämpfli, S. 347.