Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
− Mantenere la metodologia procedurale vigente: gli elementi principali della
procedura applicata finora devono essere mantenuti. Modifiche vengono apportate solo dove si rendono necessarie misure di adeguamento alla Costituzione vigente, oppure laddove sembra opportuno un nuovo disciplinamento.
− Coordinamento e semplificazione della procedura: l’abolizione della previa
autorizzazione obbligatoria permette di semplificare la procedura.
− Procedura comune: in caso di obiezioni da parte della Confederazione o di
Cantoni terzi si cerca una soluzione comune.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
Il disciplinamento dell’approvazione di atti legislativi cantonali e dell’informazione su accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero avviene nel quadro di una revisione parziale della LOGA e di un supplemento alla legge sul Parlamento. Si tratta di un disciplinamento semplice, limitato volutamente agli elementi essenziali, che affida ad un’ordinanza il compito di esplicitare i dettagli. In questo modo, la metodologia attuale viene mantenuta (elementi principali nella legge, dettagli nell’ordinanza) e viene garantito il margine di manovra necessario ad un ulteriore sviluppo.
1.5 Il nuovo disciplinamento: parte generale
1.5.1 Il nuovo disciplinamento nella LOGA
Nella LOGA vengono iscritte nuove disposizioni per l’approvazione di atti legislativi cantonali da parte della Confederazione e per l’informazione alla Confederazione sulla conclusione di accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero.
L’attuale articolo 61a LOGA7 sull’approvazione di atti legislativi cantonali viene riformulato e ristrutturato. Tuttavia, il contenuto della disposizione resta invariato.
Abolito l’obbligo di approvazione, la procedura per gli accordi intercantonali viene separata dalla disposizione sull’autorizzazione per atti legislativi cantonali e disciplinata insieme agli accordi conclusi dai Cantoni con l’estero in un’unica disposizione (art. 61c del presente progetto).
Il nuovo disciplinamento sulla procedura di informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero comprende in particolare i settori seguenti:
− obbligo dei Cantoni di comunicare alla Confederazione gli accordi
intercantonali o con l’estero;
− esenzione dall’obbligo di informare per quanto riguarda due categorie di
accordi di portata limitata elencati esaustivamente;
− informazione ai Cantoni terzi;
− elementi principali della procedura in casi non controversi;
− elementi principali della procedura in casi controversi;
− delega per l’emanazione di disposizioni complementari nell’ordinanza.
7 Con l’entrata in vigore della legge sul Parlamento il 1° dicembre 2003, il precedente articolo 61a LOGA è diventato l’articolo 61b LOGA.