Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine

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Il reclamo deve essere inoltrato entro sei mesi dalla pubblicazione nel Foglio federale. Dopo questo periodo, non è più possibile sollevare obiezioni nel procedimento.

In caso di obiezione contro accordi intercantonali, ne deve essere sospesa l’attuazione. Per quel che riguarda gli accordi con l’estero, in questo caso è necessario attendere prima di concluderli. Gli accordi possono essere messi in atto (per gli accordi intercantonali) o conclusi (per gli accordi con l’estero) solo dopo la risoluzione dell’obiezione, al più tardi dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.

2.4 Disposizioni completive (art. 62 LOGA)

Ai sensi dell’articolo 182 capoverso 2 Cost. e dell’articolo 164 capoverso 2 Cost. la trasmissione di competenze legislative necessita di una base legale, se non si tratta di un disciplinamento d’esecuzione. Poiché nel quadro dell’ordinanza da emanare si dovranno sancire disposizioni che oltrepassano la mera esecuzione ed in parte riguardano anche i diritti ed i doveri dei Cantoni e le questioni procedurali, l’emanazione di disposizioni nell’ambito di un’ordinanza necessita di un’esplicita autorizzazione nella legge.

2.5 Modifica della legge sul Parlamento (LParl)

2.5.1 Spiegazioni sull’articolo 74 capoverso 3 LParl

Il capoverso 3 precisa che l’Assemblea deve entrare in materia anche in caso di opposizione del Consiglio federale o di un Cantone terzo contro un accordo intercantonale o di Cantoni con l’estero.

2.5.2 Titolo prima dell’articolo 129a LParl

Nel quinto titolo della legge sul Parlamento deve essere introdotto un nuovo capitolo sulla procedura di reclamo contro accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero.

2.5.3 Spiegazioni sull’articolo 129a LParl

Se il Consiglio federale o un Cantone terzo sollevano opposizione, gli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale.

Se è il Consiglio federale a sollevare opposizione, ai sensi del capoverso 1 presenta all’Assemblea federale il progetto di un decreto federale semplice con il relativo messaggio e inoltra domanda di approvazione parziale o di rifiuto dell’approvazione.

Se è un Cantone terzo a sollevare opposizione, ai sensi del capoverso 2 la commissione competente presenta al Consiglio che ha esaminato per primo la questione il progetto di un decreto federale semplice con domanda di approvazione, di approvazione parziale o di rifiuto dell’approvazione.