Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
della perequazione finanziaria5, è opportuno, anzi necessario, rielaborare la procedura sulla informazione degli accordi in questione.
Da una parte il precedente obbligo cantonale di ricevere l’autorizzazione deve essere sostituito da un obbligo di informazione nei confronti della Confederazione. Dall’altra deve essere chiarita la posizione dei Cantoni non interessati (terzi) nella procedura. Ai sensi dell’articolo 172 capoverso 3 Cost., oltre al Consiglio federale, anche i Cantoni terzi possono opporre reclamo presso l’Assemblea federale per accordi di altri Cantoni tra loro o con l’estero. Tuttavia finora non esiste l’obbligo di informare i Cantoni terzi su accordi conclusi o previsti, né nella Costituzione né nella legislazione. Perciò l’informazione da fornire ai Cantoni terzi e la loro partecipazione devono essere disciplinate in linee generali.
Inoltre il disciplinamento vigente deve essere adeguato alla prassi attuale sull’informazione in merito ad accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero. Già nel periodo in cui vigeva l’obbligo una gran parte degli accordi non è stato sottoposto all’approvazione della Confederazione. Si trattava soprattutto di accordi di portata limitata per i quali si poteva escludere a priori un conflitto con il diritto o gli interessi federali e con i diritti di altri Cantoni. Questa prassi ha dato in genere buoni risultati e deve perciò essere mantenuta nella legge.
Inoltre finora non esistono disposizioni legali riguardanti l’opposizione del Consiglio federale o di un Cantone terzo contro accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero inoltrati all’Assemblea federale. Gli elementi principali della procedura devono perciò essere disciplinati nella legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento)6.
Invece, il presente testo non si applica ad accordi che la Confederazione conclude con governi stranieri a nome dei Cantoni ai sensi dell’articolo 56 capoverso 3 secondo periodo.
Per quel che riguarda l’approvazione di atti legislativi cantonali, non sussiste nessuna necessità di modificare il contenuto delle disposizioni vigenti (art. 61a LOGA). Comunque, al momento di modificare i relativi atti legislativi, è necessario esaminare se i vigenti obblighi di approvazione disciplinati in apposite leggi debbano essere modificati ed eventualmente in che misura.
1.3 Obiettivi del nuovo disciplinamento
La revisione delle disposizioni sull’approvazione di atti legislativi cantonali e l’informazione su accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero persegue gli obiettivi seguenti:
− disciplinamento semplice in una legge: il (nuovo) disciplinamento della
procedura di approvazione di atti legislativi cantonali e l’informazione su accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero si limita volutamente agli elementi principali. I particolari della procedura vengono disciplinati in un’ordinanza.
5 Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2002 2065.
6 RU 2003 3543; FF 2002 7271