Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine

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3.3 Ripercussioni per l’economia e la politica estera

Il presente disciplinamento non implica ripercussioni per l’economia e la politica estera.

4 Nessi con il programma di legislatura

La presente modifica di legge non è prevista nel programma di legislatura 1999 – 2003. Comunque, la necessità di adeguamento e disciplinamento si evince direttamente dalla Costituzione che, contrariamente alla versione precedente, non prevede un obbligo generale preliminare di approvazione per accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero (art. 48 cpv. 3 e art. 56 cpv. 2 Cost.) e deve essere concretizzata a livello di legge ed ordinanza per quel che riguarda la procedura di reclamo e di approvazione (art. 172 cpv. 3 e art. 186 cpv. 3 Cost.). Dall’articolo 164 capoverso 1 lettere f e g Cost. si evince inoltre che il disciplinamento in vigore nell’ordinanza non soddisfa più le disposizioni costituzionali e deve al più presto essere regolato ad un livello superiore, nella misura in cui vengono imposti obblighi ai Cantoni e viene disciplinata la procedura delle autorità federali.

5 Aspetti del diritto

5.1 Costituzionalità

Per quel che riguarda la necessità di una legge, la presente revisione parziale della LOGA si basa sull’articolo 164 capoverso 1 lettere f e g Cost. L’obbligo dei Cantoni, di cui all’articolo 48 capoverso 3 e all’articolo 56 capoverso 2 Cost., di comunicare alla Confederazione gli accordi conclusi e la procedura accennata a grandi linee all’articolo 172 capoverso 3 e all’articolo 186 capoverso 3 Cost. devono essere sanciti in una legge.

5.2 Delega di competenze legislative

Ai sensi dell’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana disposizioni a carattere legislativo sotto forma di ordinanza, se ne è autorizzato dalla Costituzione o da una legge. L’articolo 62 LOGA attribuisce al Consiglio federale l’autorizzazione necessaria per emanare disposizioni completive in un’ordinanza.