Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine
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trattati che si rivolgono in primo luogo alle autorità o che disciplinano questioni amministrative e tecniche12. Poiché in particolare non vengono sanciti diritti e obblighi diretti di privati13, è molto improbabile un conflitto con i diritti e gli interessi della Confederazione o con i diritti di Cantoni terzi. Per questa ragione non è necessario che la Confederazione venga informata sugli accordi in questione o che li esamini.
Per gli accordi di portata limitata esclusi dall’obbligo di informazione ai sensi del capoverso 2 non sussiste perciò la possibilità di inoltrare ricorso davanti all’Assemblea federale. L’eventuale violazione del diritto federale di accordi di questo tipo può essere determinata solo da un procedimento giudiziario.
Se la conclusione di un accordo intercantonale o di Cantoni con l’estero sottoposto all’obbligo di informazione non è stata comunicata alla Confederazione, ai sensi dell’articolo 61c il procedimento è aperto non appena la Confederazione ne viene a conoscenza.
2.3.3 Spiegazione sul capoverso 3
Con un avviso nel Foglio federale la Confederazione informa il pubblico e segnatamente i Cantoni terzi sugli accordi comunicatile. In questo modo si garantisce un’informazione sicura e comune, indispensabile per assicurare il rispetto dei diritti dei Cantoni terzi. Si rinuncia a pubblicare i testi degli accordi, tuttavia le informazioni forniscono gli indirizzi presso i quali è possibile consultare gli accordi in questione o chiederne la copia. I dettagli sono disciplinati nell’ordinanza.
2.3.4 Spiegazioni sul capoverso 4
L’esame della compatibilità degli accordi con il diritto e gli interessi federali e con i diritti degli altri Cantoni è compito del dipartimento competente14, soprattutto in base al criterio della legalità degli accordi in questione. La protezione degli interessi della Confederazione va al di là del divieto di illegalità e dunque di un controllo legale. Tuttavia, nella prassi la Confederazione impone con moderazione questa protezione degli interessi15.
In casi non controversi, cioè quando non sussiste un conflitto con il diritto federale, né con gli interessi federali, né con i diritti di altri Cantoni, entro due mesi il dipartimento competente comunica ai Cantoni che concludono l’accordo che in base all’esame preliminare non è stata constatata alcuna contraddizione con le indicazioni costituzionali. Se invece è stata constata una trasgressione, entro due mesi il dipartimento solleva l’obiezione nei confronti dei Cantoni partecipi all’accordo.
12La presente disposizione (lett. b) tuttavia, a differenza di quanto avviene all’art. 7a cpv. 2
lett. d LOGA, non riporta gli accordi che non causano spese, poiché per delimitare l’obbligo di informazione dei Cantoni nei confronti della Confederazione l’aspetto finanziario non rappresenta un criterio valido.
13 Ad esempio, accordi tra più Cantoni sull’organizzazione di uffici comuni.
14 Häfelin, Ulrich, 1969, Der Kooperative Föderalismus in der Schweiz, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht, N.F. volume 88/II (1969), fasc. 2, pag. 661.
15 Pfisterer, Thomas, 2001, Auslandbeziehungen der Kantone, in: Thürer, Daniel / Aubert, Jean-François / Müller, Jörg Paul, 2001, Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo: Schulthess, pag. 544; Tschannen, Pierre, 2004, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern: Stämpfli, pag 345.