Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine

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gli atti legislativi cantonali che sottostanno all’obbligo di approvazione e gli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero. Inoltre si introduce il termine "informazione", al fine di armonizzare la terminologia.

2.2 Atti legislativi cantonali (art. 61b LOGA)

2.2.1 Titolo dell’articolo 61b LOGA

Il titolo precisa che la disposizione si applica solo agli atti legislativi cantonali (leggi, ordinanze).

2.2.2 Spiegazioni sull’articolo 61b LOGA

La disposizione disciplina l’approvazione di atti legislativi cantonali (leggi e ordinanze). A differenza di quanto avvenuto finora, gli accordi intercantonali vengono disciplinati in una disposizione a parte (art. 61c). Inoltre viene introdotto un adeguamento alle nuove forme degli atti legislativi della Costituzione federale vigente (abolizione del decreto federale con obbligatorietà generale). Inoltre la disposizione viene riformulata: in particolare il capoverso 1, facendo precedere "se una legge federale lo prevede", esprime chiaramente che gli atti legislativi cantonali sottostanno all’approvazione da parte della Confederazione solo se previsto espressamente in una legge federale. Invece, non si procede ad una modifica materiale della disposizione vigente.

I dettagli della procedura di esame e di approvazione, cioè il termine, le competenze, la forma, ecc. vengono disciplinati in un’ordinanza, tenendo conto che il disciplinamento dell’ordinanza esistente sull’approvazione di atti legislativi cantonali resta invariato per quanto possibile.

2.3 Accordi intercantonali e di Cantoni con l’estero (art. 61c LOGA)

A differenza del disciplinamento in vigore, gli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero vengono riuniti in un’unica disposizione.

2.3.1 Spiegazioni al capoverso 1

Capoverso 1 sancisce il principio dell’obbligo di comunicare la conclusione di accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero. La disposizione deve contribuire a ricordare l’obbligo cantonale in vigore ai sensi della Costituzione (cfr. art. 48 cpv. 3 periodo 2 e art. 56 cpv. 2 Cost.). L’obbligo deve essere messo in evidenza in particolare perché il fatto di rispettarlo rappresenta una condizione imprescindibile affinché gli accordi vengano analizzati per valutarne la compatibilità con le indicazioni costituzionali e possa eventualmente essere avanzata un’opposizione. Oltre ai nuovi accordi, l’obbligo di informazione comprende anche le modifiche e lo scioglimento di contratti cantonali in vigore.

Ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 Cost., i Cantoni possono concludere accordi con l’estero nei settori di loro competenza. La compentenza cantonale a concludere accordi sussiste se e quando la Confederazione non ha concluso essa stessa accordi