Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
1.5.2 Il nuovo disciplinamento nella legge sul Parlamento
Nel quadro di un complemento alla legge sul Parlamento, gli elementi principali della procedura parlamentare vengono disciplinati per il caso in cui il Consiglio federale o un Cantone terzo sollevino opposizione contro un accordo intercantonale o di un Cantone con l’estero.
1.6 Applicazione in un’ordinanza delle nuove disposizioni nella LOGA
In una seconda fase, l’ordinanza del 30 gennaio 1991 sull’approvazione di atti legislativi cantonali da parte della Confederazione8 subirà una revisione totale. Nell’ordinanza devono essere specificati e concretizzati i dettagli della procedura i cui elementi principali sono sanciti nella LOGA, in particolare per gli aspetti seguenti:
− procedura sull’esame e sull’autorizzazione di atti legislativi cantonali;
− definizione di un unico interlocutore da parte dei Cantoni parte all’accordo;
− modalità dell’inoltro degli accordi alla Confederazione;
− trattamento degli accordi interno all’amministrazione;
− dettagli sull’informazione ai Cantoni terzi;
− dettagli sulla procedura in casi non controversi (forma della relativa
informazione ai Cantoni parte all’accordo);
− dettagli sulla procedura in casi controversi (procedura di appianamento delle
divergenze);
− opposizione da parte del Consiglio federale (richiesta con progetto di decreto
federale semplice e messaggio).
1.7 Interventi parlamentari
Gli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero non sono stati oggetto di interventi parlamentari. In interventi che vertevano sul federalismo si è spesso fatto riferimento agli accordi intercantonali9.
2 Spiegazioni sulle singole disposizioni
2.1 Titolo prima dell’articolo 61b LOGA
Il termine "diritto cantonale" nel titolo comprende tanto gli atti legislativi cantonali quanto gli accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero. Dopo l’abolizione dell’approvazione obbligatoria degli accordi cantonali, si opera una differenza tra
8 RS 172.068; RU 1991 370.
9 01.3426 Commissione delle istituzioni politiche CS del 27 agosto 2001. Trattati normativi conclusi tra la Confederazione e i Cantoni; 99.3108 mozione Theiler del 18 marzo 1999: Collaborazione intercantonale; 98.3622 mozione Zbinden del 17 dicembre 1998: Federalismo cooperativo.