Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 14 pagine
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con l’estero nel settore in questione e questi ultimi non lasciano più spazio a interventi cantonali. Ai sensi dell’articolo 56 capoverso 2 Cost., i Cantoni che concludono gli accordi devono informare la Confederazione del progetto prima di arrivare alla conclusione. Negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione. Sul piano del diritto internazionale, tuttavia, la Confederazione è responsabile degli accordi dei Cantoni con l’estero.
L’articolo 61c capoverso 1 secondo periodo sancisce l’obbligo di informazione circa gli accordi dei Cantoni con l’estero. Il senso e lo scopo di questo obbligo di informazione anticipata è la garanzia del rispetto del diritto federale, degli interessi della Confederazione e dei diritti degli altri Cantoni. Ciò presuppone un esame efficace degli accordi in questione connessa alla possibilità di intervenire in tempo in caso di accordi contrari alla Costituzione. Dunque, i Cantoni che partecipano all’accordo devono presentare i relativi progetti alla Confederazione nella fase più precoce possibile e attendere che sia trascorso un periodo di tempo adeguato prima di concluderli, in modo che tanto la Confederazione quanto i Cantoni terzi abbiano la reale possibilità di intervenire contro accordi contrari alla Costituzione10. È quanto consegue dal principio di fedeltà nei confronti della Confederazione di cui all’articolo 44 Cost.
Nell’interesse di un migliore coordinamento e di una semplificazione della procedura, nell’ordinanza dovrà essere sancito che se i Cantoni che concludono l’accordo sono più di uno, è necessario designare un solo interlocutore, in modo da evitare che ogni Cantone debba soddisfare singolarmente l’obbligo di informazione nei confronti della Confederazione e che quest’ultima, viceversa, debba tenersi in contatto con ognuno dei Cantoni separatamente. Nell’ordinanza deve anche essere specificato che è la Cancelleria ad agire per la Confederazione. È d’altronde la Cancelleria responsabile, in veste di destinataria dell’informazione da parte dei Cantoni parte all’accordo, dell’attribuzione e della trasmissione degli accordi ai dipartimenti competenti. In genere, quando si tratta di accordi di Cantoni con l’estero, il dipartimento competente dell’esame è quello degli affari esteri11. Il dipartimento competente consulta eventualmente l’Ufficio federale di giustizia (UFG) e altri servizi della Confederazione interessati.
2.3.2 Spiegazioni sull’articolo 2
In applicazione di questa prassi confermata (vedi anche al punto 1.2), due categorie di accordi intercantonali o di Cantoni con l’estero, elencati esaustivamente, vengono esclusi dall’obbligo di essere comunicati. Sono accordi di portata limitata. Questa precisazione sull’obbligo di informazione conformemente alla Costituzione si impone anche nell’ottica di un disciplinamento oggettivo, praticabile e relativamente poco dispendioso.
I tipi di accordo di cui alla lettera a sono i cosiddetti accordi d’esecuzione, analogamente alla categoria di accordi di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera b LOGA. Sono necessari all’esecuzione di accordi sui quali la Confederazione è stata informata antecedentemente.
Ai sensi della lettera b, analogamente alla categoria di accordi di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA, vengono esclusi dall’obbligo i
10 Boll. Uff. CN 1998, pag. 273 Keller
11 Messaggio dell’11 agosto 1999 concernente l’entrata in vigore della nuova Costituzione federale e i necessari adeguamenti legislativi, FF 1999 6784.