Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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menti giuridici d’origine non prevede praticamente alcuna prescrizione di forma o di pubblicità, la sua organizzazione può essere alquanto rudimentale.
1.4.1.1.4 L’articolo 154 capoverso 2 LDIP
Se l’articolo 154 capoverso 1 LDIP risulta inapplicabile o il trust non è valido secondo l’ordinamento giuridico del luogo d’incorporazione, si applica, in virtù del capoverso 2 dell’articolo 154, il diritto dello Stato in cui il trust è effettivamente amministrato. In molti casi, ne conseguirà in larga misura il mancato riconoscimento del trust, ad esempio se il trust è amministrato in Svizzera. Stando al noto precedente del Tribunale federale nella causa Harrison Trust (DTF 96 II 79 segg.), in tale ipotesi si dovrà perlopiù convertire il trust in un contratto fiduciario in favore di terzi.
1.4.1.1.5 Il trust testamentario
Nel caso dei trust testamentari rimangono riservati, per quanto riguarda la validità del testamento, gli articoli 90 e seguenti LDIP. Il trust testamentario è pertanto riconosciuto soltanto se il testamento che lo prevede è efficace in base al diritto successorio determinante. Inoltre, esso deve rispettare le legittime previste dal diritto applicabile in virtù degli articoli 90 e 91 LDIP. Per il resto anche i trust testamentari soggiacciono allo statuto della società, perlomeno quando servono (come una fondazione) uno scopo particolare e la loro funzione non si limita alla sola liquidazione della successione. Se il trustee ha mera funzione di esecutore testamentario o di erede istituito, il trust dovrebbe essere assoggettato agli articoli 90 segg. LDIP.
Se il testamento soggiace al diritto svizzero, la distinzione tra trust con funzione di fondazione e trust con mera funzione di liquidazione di eredità non dovrebbe rivestire alcun significato, in quanto la dottrina dominante sembra presumere che vi sia un numerus clausus dei modi di disporre. Pertanto, l’istituzione di un trust per testamento non dovrebbe affatto essere possibile. Una disposizione in tal senso risulterebbe quindi inefficace. Nella migliore delle ipotesi, il trust potrebbe essere convertito in una delle soluzioni previste dalla legge, vale a dire in fondazione, esecuzione testamentaria, sostituzione fedecommissaria, ecc.
Tuttavia, questa opinione non sembra imporsi in modo assoluto. È dunque lecito chiedersi se il concetto di fondazione di cui all’articolo 493 CC non debba essere interpretato estensivamente e riferito anche agli istituti equivalenti del diritto straniero, soprattutto perché la prassi sembra talvolta ammettere l’istituzione testamentaria di fondazioni di diritto straniero (ad esempio del Liechtenstein).
Uno degli autori si spinge ancora più lontano e limita il numerus clausus dei modi di disporre ai modi che vantano carattere successorio, come la menzionata istituzione di un esecutore testamentario o di un erede istituito. Nell’ambito dei modi di disporre privi di carattere successorio e che possono essere oggetto di un negozio giuridico tra vivi, come ad esempio l’istituzione di una fondazione, l’autore ammette anche modi non menzionati dalla legge. In quest’ottica si potrebbe considerare ammissibile in base al diritto svizzero anche l’istituzione testamentaria di un trust (assoggettato a un diritto straniero), a patto che il trust in questione non adempia funzioni di caratte-