Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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1.3 Grandi linee della Convenzione dell’Aia sui trust
Come ben dice il nome che porta, la Convenzione dell’Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento definisce la legge applicabile ai trust. Le norme in questione non valgono soltanto tra Stati contraenti, bensì anche nei confronti degli altri Stati (effetto erga omnes). La Convenzione non contiene disposizioni né sulle autorità competenti né sul riconoscimento di decisioni straniere.
La Convenzione concepisce il trust in modo alquanto ampio. Secondo il tenore dell’articolo 2 capoverso 1, rientrano nel concetto di trust anche i rapporti fiduciari aventi base contrattuale, i quali sono legati alla persona dei contraenti e pertanto non presentano lo stesso grado di autonomia del trust della common law. La Convenzione presuppone comunque che i beni fiduciari formino un patrimonio separato all’interno del patrimonio del fiduciario. Ne consegue che la fiducia di matrice svizzera non dovrebbe rientrare nel campo d’applicazione della Convenzione, dato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i beni fiduciari rientrano nella massa in caso di fallimento del fiduciario. Diverso è il caso della fiducia germanica, che secondo una parte della dottrina rientra nel concetto di trust previsto dalla Convenzione.
Il campo d’applicazione materiale della Convenzione è limitato ai trust istituiti con atto giuridico e comprovati per iscritto (art. 3). La Convenzione non si applica pertanto né al summenzionato constructive trust, né alle questioni preliminari relative alla validità dei testamenti che contemplano l’istituzione di un trust o di altri atti di disposizione relativi al trust (art. 4).
Il trust è regolato in primo luogo dalla legge scelta dal costituente o settlor (art. 6). In caso di omessa scelta del diritto applicabile, il trust è regolato dal diritto con il quale ha più stretti legami (art. 7 cpv. 1). Per determinare il diritto con il quale il trust ha più stretti legami si tiene conto in particolare (art. 7 cpv. 2):
a) del luogo di amministrazione del trust designato dal costituente,
b) della situazione dei beni in trust,
c) della residenza o sede degli affari del trustee e
d) degli scopi del trust e dei luoghi dove dovranno essere realizzati.
L’ordinamento giuridico con il quale il trust ha i più stretti legami è determinante anche nel caso in cui il diritto scelto dal settlor non preveda l’istituto del trust (art. 6 cpv. 2). Se l’istituto del trust è sconosciuto anche all’ordinamento con il quale esso ha più stretti legami, la Convenzione non si applica (art. 5). Gli Stati contraenti hanno la possibilità anche in altri casi di applicare una legge diversa da quella designata dalla Convenzione, se si tratta di norme di legge più favorevoli al riconoscimento del trust in questione (art. 14).
Il diritto applicabile al trust nella singola fattispecie (statuto del trust) disciplina in sostanza tutte le questioni giuridiche inerenti alla validità e agli effetti del trust in questione (art. 8). Il settlor ha la possibilità di escludere determinate questioni giuridiche dal campo d’applicazione dello statuto del trust e di sottoporle a una legge diversa (art. 9).
Il terzo capitolo della Convenzione disciplina il «riconoscimento» dei trust. A differenza della nozione di riconoscimento prevista dalla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), la quale con questo termine designa il rico-