Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

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1.4.2 Situazione giuridica in caso di ratifica della Convenzione dell’Aia

1.4.2.1 Riconoscimento

1.4.2.1.1 Qualificazione

A prescindere dal fatto che la Convenzione dell’Aia si applica soltanto ai trust comprovati per iscritto, il campo d’applicazione dello statuto del trust previsto dalla Convenzione è più esteso di quello della LDIP in quanto, come detto, la nozione di trust su cui poggia la Convenzione abbraccia anche i rapporti giuridici in cui la funzione di trustee è legata a una persona determinata. Per di più, il terzo capoverso dell’articolo 2 della Convenzione afferma che in linea di massima ci si può trovare di fronte a un trust anche nei casi in cui il settlor conserva «alcune prerogative e diritti», ossia per esempio un diritto di revoca e un ampio potere di impartire istruzioni. Come detto, secondo la LDIP i trust di questo tipo devono essere considerati alla stregua di rapporti contrattuali.

1.4.2.1.2 Il constructive trust

Quanto ai constructive trust, la ratifica della Convenzione dell’Aia non comporterebbe alcuna novità. Dette entità giuridiche non sono comprese nello statuto di trust, tanto sotto il regime convenzionale quanto sotto il regime della LDIP.

1.4.2.1.3 Legge applicabile

Come detto, secondo la Convenzione dell’Aia il trust soggiace anzitutto al diritto scelto dal settlor (art. 6). Qualora non sia stata scelta alcuna legge, si applicherà il diritto con il quale il trust ha più stretti legami (art. 7). In sostanza, quindi, la Convenzione è più incline al riconoscimento di quanto non lo sia la LDIP. Rispetto all’articolo 154 capoverso 1 LDIP, infatti, la Convenzione si accontenta di una semplice scelta del diritto e non esige che l'entità giuridica in questione sia organizzata, in modo riconoscibile dall’esterno, in base a un determinato diritto. Riguardo al collegamento oggettivo accessorio, la Convenzione è meno rigorosa, poiché tollera che si prendano in considerazione più punti di vista e ammette l'applicazione di norme di legge più favorevoli al trust (principio del favor negotii; art. 14). Inoltre, la Convenzione mira ad applicarsi soltanto nei casi in cui il diritto che essa dichiara applicabile prevede effettivamente l’istituto del trust.

1.4.2.1.4 Il trust testamentario

La ratifica della Convenzione dell’Aia non comporterebbe alcuna novità neanche per quanto concerne i trust testamentari. Anche a questo riguardo, il diritto successorio della LDIP rimane riservato per quanto attiene alla questione della validità dei testamenti e a quella della successione necessaria (art. 4 e 15 cpv. 1 lett. c Conv.). La Convenzione permette anche di assoggettare al diritto successorio della LDIP i trust che servono soltanto alla liquidazione della successione (esecuzione testamentaria, sostituzione fedecommissaria, ecc.).