Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

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d’applicazione necessaria. Per quanto riguarda il nostro principio di pubblicità, è lecito chiedersi in che misura la riserva dell’ordine pubblico potrebbe essere invocata anche per la segregabilità dei beni in trust nel contesto dell’esecuzione forzata; come detto, però, la segregabilità è perlopiù auspicata, nella misura in cui già non sia realtà, anche nell'ambito del nostro ordinamento; sicché non si può più parlare di inconciliabilità tra trust e principio di pubblicità. Ancora una volta, il problema si pone eventualmente rispetto agli immobili, ma l’avamprogetto lo risolve grazie al nuovo articolo 149c LDIP, secondo cui i rapporti di trust devono essere menzionati nel registro fondiario, altrimenti sono inefficaci nei confronti dei terzi in buona fede. L’avamprogetto prevede un’analoga disposizione anche per i diritti immateriali (art. 149c cpv. 2 LDIP).

Benché nel caso dei beni mobili prevalga l’opinione secondo cui il principio di pubblicità debba cedere il passo di fronte all’interesse dell’avente diritto economico, la pubblicità rimane senz'altro auspicabile. Per questa ragione, l’Ufficio federale di giustizia aveva proposto, in un primo progetto, di prevedere l’iscrizione dei rapporti di trust in un apposito registro, analogamente a quanto dispone l’articolo 715 CC nel caso della riserva di proprietà. Tuttavia, i pareri pervenuti erano quasi unanimemente contrari alla proposta dell’Ufficio federale, sicché la disposizione in questione è stata espunta dal presente avamprogetto. Nella stessa occasione è stata soppressa un’ulteriore disposizione sulla pubblicità, che prevedeva per i titoli all’ordine connessi a rapporti di trust un obbligo di menzione sul titolo stesso, e che ha destato critiche analoghe in sede di consultazione. Gli avversari del registro hanno sostenuto che esso avrebbe comportato un onere amministrativo sproporzionato e complicazioni nelle attività connesse ai trust. Il registro avrebbe creato grosse difficoltà in molte transazioni commerciali correnti, soprattutto in rapporto con i titoli. Avrebbe avuto un effetto deterrente sui potenziali clienti dei trust, soprattutto su quelli provenienti dai Paesi di common law. Tale effetto deterrente sarebbe poi stato ulteriormente rinforzato dalla mancanza di riservatezza legata all’iscrizione. Oggigiorno, dal possesso di una cosa non sarebbe comunque più possibile inferire una effettiva legittimazione del detentore. Il regime proposto avrebbe inoltre rappresentato un passo in dietro rispetto allo status quo.

Uno dei pareri proponeva come alternativa un registro dei trustee. Ogni trustee avrebbe dovuto iscriversi in un registro. In seguito all’iscrizione, i terzi avrebbero dovuto prevedere la possibilità che i beni in possesso dell’interessato potevano fare parte di un trust.

Per i crediti ordinari, e in particolare per gli averi bancari, non è di norma prevista alcuna pubblicità. Di per sé sola, tale circostanza fa del riconoscimento dei trust stranieri, dal profilo del rispetto del livello svizzero di pubblicità, una questione di scarso rilievo, dato che verosimilmente gran parte dei beni in trust presenti in territorio svizzero è costituita da averi bancari.

1.4.4.2 No al pieno riconoscimento del tracing

La Convenzione non impone il riconoscimento del diritto alla distrazione dei beni di un trust in caso di rivendicazione nei confronti degli acquirenti di beni fiduciari indebitamente alienati. L’articolo 11 capoverso 3 lettera b menziona soltanto l’insolvenza o il fallimento «del trustee» e la lettera d della medesima disposizione esige soltanto il riconoscimento del diritto di rivendicazione in quanto tale, senza