Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

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esempio con una banca o un gestore patrimoniale professionista, il quale avrà l’obbligo da parte sua di raccogliere una dichiarazione scritta indicante l’avente economicamente diritto. Tale obbligo sussiste sia in base alla lettera a sia in base alla lettera b dell’articolo 4 capoverso 1 LRD, poiché in questo ambito i trust sono considerati società di domicilio (o «società di sede», art. 3 ORD AdC). Le banche sono comunque tenute all’identificazione dell’avente economicamente diritto in virtù degli articoli 3 e 4 della Convenzione di diligenza.

Dalle constatazioni che precedono si evince anzitutto che per i trust amministrati in Svizzera la trasparenza necessaria a prevenire il riciclaggio di denaro è garantita, e secondariamente che la ratifica della Convenzione dell’Aia sui trust da parte della Svizzera non contraddirebbe l’atteggiamento assunto nell’ambito del GAFI. Tanto più che, come abbiamo già spiegato, il trust esiste già in Svizzera e non verrebbe introdotto ex novo con la ratifica. La ratifica avrebbe come unica conseguenza l’assoggettamento del trust a una base legale più solida, a tutto vantaggio, in definitiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro. La sorveglianza dei trust è più efficace se vi è chiarezza circa gli effetti di carattere civile dell’istituto. In tal senso, l’Autorità svizzera di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro vedrebbe di buon occhio la ratifica.

Va inoltre rilevato che i problemi di trasparenza associati al trust si presentano già nella nostra «fiducia» (nel senso di «Treuhand»), che per quanto riguarda la trasparenza presenta le caratteristiche fondamentali del trust. Anche la fiducia poggia su una dissociazione tra proprietà formale e legittimazione economica. Può essere istituita senza rispettare alcuna forma, esattamente come il trust, e anche le regole sui beneficiari possono essere strutturate allo stesso modo. Il fiduciante può istituire come beneficiario se stesso o una terza persona, oppure affidare la scelta dei beneficiari al fiduciario o ad altri. Può persino arrogarsi il diritto di ridefinire le regole sui beneficiari nel corso della relazione d’affari. Sotto questo profilo, la fiducia è addirittura più pericolosa del trust, in quanto il fiduciante può riservarsi interamente il potere di impartire istruzioni, riserva che invece il diritto angloamericano non ammette.

Ciò che probabilmente conferisce al trust un’attrattiva maggiore rispetto alla fiducia per chi svolge attività illegali è il fatto che i creditori del trustee non possono attingere al patrimonio fiduciario. A questo proposito occorre comunque tener presente che secondo la già evocata prassi del Tribunale federale la stessa regola sembra valere, in forza dell’articolo 401 capoverso 1 CO, anche nel caso della fiducia, non appena il fiduciario si sia premurato di trasferire gli averi fiduciari su un conto bancario. Se è vero che il credito nei confronti della banca rientra in un primo momento nel patrimonio affidato al fiduciario, con il fallimento di quest’ultimo passa però, in virtù di una cessione legale, al fiduciante.

1.4.5.2 Diritto fiscale

Oggi come oggi le autorità fiscali elvetiche devono già occuparsi del trattamento fiscale dei trust. I trust vengono ricondotti all’interno delle categorie previste dal sistema tributario in questione principalmente in base alla legittimazione economica, piuttosto che all’assetto giuridico. Naturalmente, bisogna considerare anche gli effetti di carattere civile che il trust comporta; anche le autorità fiscali avvertono pertanto la necessità di poter contare sulla certezza del diritto in questo ambito. Vari