Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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1.4.4.5 Riserva dello statuto reale
In sintesi, occorre ribadire che il riconoscimento dei trust non comporta l’introduzione di nuovi diritti reali nel nostro ordinamento. Il trustee dev’essere considerato unico avente diritto reale sui beni posti in trust, purché i singoli diritti patrimoniali gli siano stati trasferiti validamente. Come nel contesto della LDIP, la validità del trasferimento dei vari diritti patrimoniali si determina in base allo statuto di trasferimento dei singoli diritti, vale a dire, per le cose, allo statuto reale (art. 99 segg. LDIP). Lo statuto reale è riservato anche per altri diritti reali relativi a beni posti in trust. I trust che svolgono soltanto funzione di garanzia potrebbero, come abbiamo già esposto, essere sottoposti interamente allo statuto reale.
1.4.5 Possibili obiezioni di carattere giuspolitico
In Svizzera si guarda spesso con scetticismo all’istituto del trust, spesso considerato uno strumento utilizzato per l’occultamento degli effettivi rapporti di proprietà, l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro, la violazione delle norme sulle legittime e simili. In proposito va precisato quanto segue.
1.4.5.1 Riciclaggio di denaro
Nell’ambito dei lavori del Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) la Svizzera ha sinora assunto un atteggiamento critico rispetto al trust, non da ultimo in conseguenza delle pressioni esercitate soprattutto da parte anglosassone sull’azione al portatore svizzera. Ma nel quadro della revisione delle proprie raccomandazioni, il GAFI ha ora trovato un’intesa sul testo seguente, elaborato su impulso della Svizzera (Raccomandazione 34):
Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de constructions juridiques par les blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient notamment s’assurer que des informations adéquates, pertinentes et à jour sur les trusts exprès, notamment des informations sur les personnes ayant constitué ces trusts exprès, les administrateurs et les bénéficiaires, peuvent être obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités compétentes. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des constructions juridiques, nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.
La Svizzera soddisfa già tali requisiti grazie alla legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD; RS 955.0). Il trustee è tenuto, in qualità di intermediario finanziario, a identificare tanto il settlor («controparte» ai sensi dell’art. 3 LRD) quanto i beneficiaries, vale a dire gli aventi economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 lett. a LRD; cfr. in generale art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti [ORD AdC; RS 955.16]). L’obbligo sussiste non solo all’inizio ma anche nel corso della relazione d’affari (art. 5 cpv. 1 LRD), dato che in determinati trust il beneficiary può cambiare o non essere ancora determinato. Se il trustee non opera egli stesso a titolo professionale e non può quindi essere ritenuto un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD, lavorerà di regola con uno di essi, ad