Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

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esponenti del settore si sono infatti espressi in termini positivi sulla eventualità di una ratifica.

In Svizzera, il trattamento fiscale dei trust continuerebbe comunque a essere retto esclusivamente dal diritto svizzero, anche in caso di ratifica della Convenzione. L’articolo 19 della Convenzione precisa del resto che la competenza degli Stati in materia fiscale non è compromessa.

Il diritto fiscale svizzero è riservato in particolare per la questione dell’imponibilità del patrimonio conferito in trust. In molti Paesi l’importanza considerevole assunta dal trust è legata a questioni di ordine fiscale. Talune forme di trust consentono, nelle relazioni internazionali, di sottrarre legalmente al fisco beni e redditi per un lungo periodo, talvolta anche per varie generazioni, in quanto detti beni non rientrano in alcuna categoria imponibile. In Svizzera, invece, i patrimoni conferiti in trust sono sostanzialmente imponibili.

1.4.5.3 Elusione del diritto civile svizzero

Vi è chi teme che l’istituto del trust possa essere sfruttato allo scopo di eludere disposizioni imperative del diritto civile svizzero, benché gran parte degli ambiti che nel nostro ordinamento sono retti da norme imperative non sia nemmeno toccata dalla Convenzione (art. 4, 8 e 15 Conv.). La Convenzione non si applica ad esempio al diritto delle persone (esercizio dei diritti civili), alle norme sui regimi matrimoniali, al diritto successorio (forma delle disposizioni e modi di disporre, norme sulle porzioni legittime) e ai diritti reali (contenuto e trasmissione dei diritti reali). Per quanto concerne questi ultimi, in particolare, si potrebbe anche qualificare i trust con funzione di garanzia reale, equivalenti a un diritto di pegno o a una riserva di proprietà, come fattispecie di diritto reale e pertanto assoggettarli al diritto del luogo di situazione in applicazione del capitolo 7 della LDIP (diritti reali). Sussiste una possibilità di elusione eventualmente nell’ambito delle disposizioni applicabili alle persone giuridiche, disposizioni che però possono essere eluse anche senza ricorrere al trust, ad esempio istituendo una Anstalt o una fondazione secondo il diritto del Liechtenstein. Il capitolo 10 della LDIP, determinante per le persone giuridiche, poggia peraltro sul principio liberale dell’incorporazione, in base al quale le persone giuridiche possono essere create secondo qualunque diritto, basta che siano valide secondo il diritto in questione.

Del resto, bisogna tener presente che nell’ordinamento giuridico svizzero le norme imperative servono principalmente a proteggere singole parti o determinati gruppi di persone. Anche il diritto angloamericano dei trust conosce disposizioni di questo tipo, in particolare in rapporto con la posizione del trustee, il quale nel sistema angloamericano soggiace a un severo regime di obblighi.

L’elusione è esclusa a priori per tutte quelle norme imperative che, in virtù della loro particolare rilevanza, hanno statuto di legge d’applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 18 LDIP. La Convenzione prevede una riserva in favore di queste norme (art. 16 Conv.), come per l’ordine pubblico dei singoli Stati contraenti, riservato dall’articolo 18. In particolare, continuerà ad applicarsi anche la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (RS 211.412.41), la quale è già riservata in virtù dell’articolo 3 della Convenzione.