Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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2 Parte speciale: commento delle modifiche legislative proposte
2.1 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291)
Osservazioni preliminari
Ratificando la Convenzione dell’Aia, la Svizzera farebbe propria una regolamentazione di diritto internazionale privato in materia di trust, rendendo necessario un contemporaneo adeguamento della LDIP, la quale non contiene attualmente disposizioni specifiche sul trust.
I capitoli che costituiscono la parte speciale della LDIP sono di norma suddivisi in tre parti, una sulla competenza delle autorità svizzere nella materia in questione, una sul diritto applicabile da parte delle autorità svizzere competenti nella singola fattispecie e una sul riconoscimento di decisioni straniere. Ritroviamo questa struttura tripartita anche nel capitolo dedicato al trust.
Poiché, in virtù della sua natura giuridica, il trust è un ibrido tra il rapporto fiduciario e la fondazione, il nuovo capitolo è stato inserito tra quello sul diritto delle obbligazioni e quello sulle società. Dato che, in assenza di disposizioni speciali, gran parte dei trust sarebbe assoggettata alle società della LDIP, le disposizioni del previsto nuovo capitolo 9a si ispirano prevalentemente agli articoli 150 segg. LDIP. Si è tenuto inoltre conto delle norme della LDIP sui contratti nonché della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, RS 0.275.11).
Articolo 5 capoverso 4 LDIP
Il nuovo articolo 149a LDIP proposto dall’avamprogetto prevede, per analogia con il vigente articolo 5 capoverso 1 LDIP, la possibilità di pattuire il foro. Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 5 LDIP assoggetta la proroga di foro al regime previsto dai vigenti capoversi 2 e 3 dello stesso articolo, i quali si addicono (in particolare l’inefficacia prevista al capoverso 2 in caso di privazione abusiva di un foro) anche ai casi di proroga di foro per atto giuridico unilaterale.
Articolo 21a LDIP
Gli articoli 149a e 149d LDIP, che commenteremo più avanti, fanno riferimento alla «sede» del trust. L’articolo 21a LDIP proposto dall’avamprogetto ne fornisce la necessaria definizione limitandosi a richiamare la nozione di sede di cui all’articolo 21 LDIP, prevista per le società. La sede di un trust è dunque il luogo designato nello statuto del trust oppure, in difetto, il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente. Sotto questo aspetto sussiste un parallelismo con la nozione di «place of administration of the trust», cui fanno capo taluni ordinamenti giuridici statunitensi. Anche questa nozione si basa sul luogo dell’amministrazione effettiva, salvo diversa disposizione nello statuto del trust.
Mediante il rinvio contenuto all’articolo 21a LDIP, si precisa inoltre che la sede del trust equivale al domicilio di una persona fisica. Sarà lo statuto del trust a determinare se in una vertenza convenga agire contro il trust stesso o contro uno o più trustee. L’introduzione di una causa contro il trust è ipotizzabile ad esempio nei casi in cui un trustee impegni i beni del trust in un contratto stipulato con terzi.