Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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Come detto, il nuovo capitolo 9a della LDIP si applica a tutti i trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, e non soltanto a quelli comprovati per iscritto. In questo senso, si è deciso di sostituire «Trusturkunde» («documento istitutivo del trust») con «Trustbestimmungen» («disposizioni regolatrici del trust»). Inoltre, la preposizione «in» è stata sostituita dalla preposizione «gemäss» («gemäss den Trustbestimmungen») onde tener conto anche dei casi in cui le disposizioni regolatrici del trust non prevedono un foro ma autorizzano il settlor o un’altra persona a designarne uno in seguito. In fase di preconsultazione si è detto a più riprese che l’articolo 149a capoverso 1 avrebbe dovuto contemplare anche i casi di questo tipo. Nell’avamprogetto, il problema delle possibilità di abuso che potrebbero presentarsi da questo profilo viene risolto inserendo un richiamo all’articolo 5 capoverso 4 LDIP nel capoverso 2 della stessa disposizione.
In seguito alla sostituzione del termine «Trusturkunde» con «Trustbestimmungen» si è resa necessaria l’aggiunta di una frase. Se è vero che il capoverso 1 comprende fondamentalmente anche i trust istituiti verbalmente, la designazione di un tribunale sarà presa in considerazione soltanto se è stata effettuata per iscritto. Quanto detto vale anche per l’abilitazione a designare un foro in un secondo tempo. Il parallelismo con l’articolo 5 capoverso 1 LDIP, che prescrive la forma scritta per la proroga di foro, dev’essere mantenuto. Non vi è ragione di privilegiare i trust rispetto alle proroghe di foro contenute nei contratti. Il bisogno di certezza del diritto che sta alla base dell’articolo 5 capoverso 1 LDIP è dato infatti anche in questo caso.
In assenza di una valida proroga di foro l’avamprogetto prevede, al capoverso 2, una regola corrispondente a quella dell’articolo 151 capoversi 1 e 2 LDIP. Sono quindi competenti il foro del domicilio del convenuto, rispettivamente della sua dimora abituale, e il foro della sede del trust (cfr. art. 21a LDIP). La soluzione adottata corrisponde ampiamente a quella della Convenzione di Lugano, la quale prevede la facoltà di scegliere tra il domicilio del convenuto e la sede del trust (art. 2 e art. 5 cpv. 6 Conv. Lugano).
Poiché in molti casi la sede del trust dovrebbe corrispondere al luogo della stabile organizzazione, rispettivamente al domicilio o alla dimora abituale del trustee, si potrebbe ipotizzare di adottare come foro, invece della sede del trust, la stabile organizzazione, il domicilio o la dimora abituale del trustee. In tal caso sorgerebbero nondimeno dei problemi non appena ci si trovi in presenza di più trustee. Oltretutto, verrebbe a cadere anche il parallelismo con la Convenzione di Lugano.
Taluni dei pareri inoltrati chiedevano di sostituire «del convenuto» con «del trustee». Ma il foro del domicilio del convenuto dovrebbe valere per tutte le controversie interne al trust, e quindi anche per le azioni del trustee contro un beneficiario (relative ad esempio a un diritto di rivalsa invocato dal trustee per le spese sostenute in favore del trust). Spetta allo statuto del trust precisare chi sia il convenuto in una controversia interna al trust. L’articolo 149a non si applica invece ai rapporti esterni dei trust. Ciò vale in particolare per le azioni derivanti da negozi che il trustee ha concluso con terze persone per conto del trust. Dal campo d’applicazione dell’articolo 149a esulano anche altre controversie che non riguardano il diritto dei trust, in particolare le azioni in rapporto con una questione preliminare come la capacità del settlor di esercitare i diritti civili, la validità di un testamento, la violazione di una legittima, la validità del trapasso della proprietà al trustee, ecc.
Uno dei motivi addotti a sostegno della richiesta di sostituire l’espressione «del convenuto» con «del trustee» è la volontà di impedire che le azioni concernenti