Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine
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beni non iscritti, invece, comporta che non è tenuto a restituzione nemmeno nel caso in cui l’alienazione sia avvenuta indebitamente. La normativa angloamericana sui trust prevede un diritto di rivendicazione nei confronti dell’acquirente in buona fede soltanto se l’acquisizione è avvenuta a titolo gratuito.
L’articolo 149c contiene prescrizioni di diritto sostanziale che si applicano anche quando il trust o il diritto di rivendicazione nei confronti dell’acquirente non soggiace al diritto sostanziale svizzero. Questa norma configura una legge d’applicazione necessaria ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione.
L’avamprogetto inviato in preconsultazione conteneva tre altri articoli sulla pubblicità. Due di essi, gli articoli 19d (registro dei trust in caso di beni mobili) e 149e (menzione dei trust in caso di titoli all’ordine), sono stati soppressi (in proposito si veda il n. 1.4.4.1). L’articolo 149f è stato integrato nell’articolo 149c (cpv. 2) e l’articolo 149g del progetto Thévenoz è divenuto l’articolo 149d.
Articolo 149d LDIP
Le competenze indirette di cui alle lettere b, c e d corrispondono a quelle previste all’articolo 165 LDIP. La lettera a è necessaria in quanto l’articolo 26 lettera b LDIP (perlomeno in base al suo testo) non contempla l’ipotesi della scelta unilaterale del diritto. L’articolo 26 lettera b LDIP potrebbe tutt’al più applicarsi qualora le parti in causa concludano a posteriori una proroga di foro. Il testo originario della lettera a, criticato in sede di preconsultazione, è stato modificato nel presente avamprogetto.
2.2 Rinuncia all’inserimento di disposizioni nel Codice civile svizzero (CC, RS 210)
Quale variante, il progetto inviato in preconsultazione prevedeva l'inserimento nel Codice civile svizzero di due disposizioni relative al trattamento del trust nell’azione di riduzione ereditaria. Ambedue le disposizioni sono state soppresse in quanto superflue. In sede di preconsultazione, la questione ha tuttavia destato reazioni controverse.
2.3 Rinuncia all’inserimento di disposizioni nel Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)
Il progetto Thévenoz prevedeva la codificazione del diritto fiduciario svizzero nel Codice delle obbligazioni. Anche nel presente avamprogetto, come in quello precedente, si è rinunciato a introdurre disposizioni in proposito, in quanto da un lato l’auspicabilità di una codificazione del diritto fiduciario è controversa e dall’altro un simile passo, benché possa essere considerato un valido complemento alla ratifica della Convenzione, non sembra però essere indispensabile alla sua attuazione (in merito al risultato della preconsultazione si veda il n. 1.6).