Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/79: Decreto federale che approva la Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo

collegamento essenziali per la determinazione del diritto applicabile (art. 7 cpv. 2 Conv.).

Il momento in cui deve sussistere l’auspicato collegamento con l’estero va determinato in base all’articolo 13 della Convenzione, il quale costituisce la base legale del terzo capoverso dell’articolo 149b LDIP. Per quanto riguarda l’articolo 13 Conv., non è chiaro se il momento determinante debba essere quello dell’istituzione del trust o il «momento del riconoscimento». La questione dovrà essere acclarata dai tribunali. Bisognerà inoltre valutare su quale momento occorra basarsi per determinare la legge applicabile ai sensi dell’articolo 7. Dal profilo della certezza del diritto, converrebbe basarsi sul momento dell’istituzione del trust, tanto all’articolo 13 quanto all’articolo 7. Nel contesto dell’articolo 13 sembra avere senso anche un eventuale riferimento al momento della scelta del diritto, riferimento che diverrebbe effettivo qualora la scelta del diritto avvenisse dopo l’istituzione del trust.

In fase di preconsultazione è stato rilevato che nel primo emistichio dell’articolo 149b capoverso 2 LDIP si parla di diritto applicabile, e non di riconoscimento come all’articolo 13 della Convenzione. Al riguardo si può obiettare che detto emistichio ingloba anche la questione del riconoscimento ai sensi dell’articolo 11 della Convenzione. In definitiva, anche l’articolo 11 concerne infatti la questione del diritto applicabile, dato che designa una serie di problematiche da sottoporre imperativamente al diritto applicabile. Disponendo che il diritto designato dal capitolo 2 della Convenzione è applicabile senza eccezione (fatto salvo l’articolo 3), l’articolo 149b capoverso 2 LDIP fa dunque sì che l'articolo 11 della Convenzione prevalga in tutti i casi.

Articolo 149c LDIP

Il primo e il secondo capoverso di questa disposizione prevedono la pubblicazione dei rapporti di trust esistenti allo scopo di tutelare i terzi in buona fede. Poiché non si tratta di vere e proprie norme di diritto internazionale privato, potrebbero essere integrate nel diritto applicabile alla materia in questione. È tuttavia giudizioso collocarle a ridosso dell’articolo 149b LDIP, dato che il terzo capoverso della disposizione implica una limitazione dello statuto del trust. Non è inoltre possibile trovare una collocazione adeguata del capoverso 1 nel Codice civile, le cui disposizioni sul registro fondiario non comprendono una vera e propria regolamentazione delle menzioni. In genere, le basi legali delle menzioni sono contemplate dalle disposizioni che disciplinano i rapporti giuridici da menzionare, com’è il caso in particolare anche della menzione del fondo d’investimento, citato a più riprese nel presente rapporto come termine di paragone (art. 16 LFI).

L’articolo 149c corrisponde all'articolo 149d del progetto Thévenoz, il quale parla genericamente di iscrizione nei registri pubblici. In concreto, la disposizione si riferisce soltanto al registro fondiario, al registro del naviglio e al registro aeronautico (cpv. 2). La norma del progetto Thévenoz prevede un diritto all’iscrizione, mentre l’articolo 149c del presente progetto enuncia un obbligo la cui violazione comporta la sanzione prevista al capoverso 3 della disposizione.

Il capoverso 3 prevede l’inefficacia dei rapporti di trust non pubblicati nei confronti dei terzi in buona fede. La norma tutela tanto i creditori in buona fede del trustee quanto gli acquirenti in buona fede in caso di alienazione di beni fiduciari. Ai creditori del trustee consente di rivalersi nell’escussione di quest’ultimo anche sui beni del trust che non sono stati oggetto di un'iscrizione. Per l’acquirente in buona fede di