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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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II caicolo dei contributi per la degenzaospedalieraa carico dall’assicurazione obbligatoria per Ie eure medico-sanitarie ë disciplinato dall’articolo 49 capoverso l LA-Mal. Gli importi forfetari rimborsati da quest’assicurazionesono concordati sulla base di negoziati tIa gli ospedali e gli assicuratori o le loro associazioni. In caso di mancato accordo, la tariffa ë fissata daI governo del cantonale. Gli importi forfetari rimborsati dall’assicurazione obbligatoria per le eure medico-sanitarie per le persone
domiciliateneI Cantone coprono aI massimoiI 50 per cento dei costi d’esercizio
computabili del reparto comune (“contributo di base“). Sebbene questo non sia espressamente menzionato nella LAMal, iI Cantone si assume (in parte unitamente ai Comuni) i rimanenti costi d’esercizio computabili. L’assicurazione complementare risponde per i costi delle cure che non figurano neI catalogo delle prestazioni giusta la LAMal, quali iI maggiore comfort in una camera privata o semiprivata e la libenä di scelta del medico in ospedale. Siccome buona parte degli ospedali non tiene una contabilitä dei costi e delle prestazioni che corrisponde alle esigenze dell’OCPre, ë
difficile stabilirel’impoao corrispondenteaI 100 per cento dei costi d’esercizio
computabili. I partner contrattuali concordano i costi d’esercizio computabili neI singolo caso nell’ambito delle trattative tariffali. II calcolo dei costi delle prestazioni a carico dell’assicurazione complementare presenta le stesse difficoltä.
Cermi storici su nascita e contenutidella leggefederate urgente
Dopo }’entrata in vigore della LAMal l’obbligo per i Cantoni di contribuire alle eure ospedaliere dispensate neI reparto privato o semiprivato di un ospedale ë stato al centro di forti critiche. II Tribunale federaledelle assicurazioni (TFA) ha chiarito la questione con tre sentenze di principio, ribadendo l’assoggettamento dei Cantoni all’obbligo contributivo nei casi in cui l’assicurato si sottoponea eure ospedalierein una sünttura pubblica o sussidiata daU’ente pubblico (DTF 123 V 290 segg., 310 segg. e DTF 127 V 422 segg.). Considerati i massicci costi supplementari, in buona parte non inclusi neI budget, che l’applicazione immediata e integrale dell’ultima decisione citata avrebbe comportato per i Cantoni, il Parlamento ha optato per un adeguamentoprogressivo dei contributi cantonalisull’arco di tre anni.
2.2.2 Analisi e necessitä di revisione del disciplinamento vigente
II Parlamento ë partito daI presupposto che la legge federale fosse un disciplinamento transitorio applicabile fino all’entrata in vigore della seconda revisione LAMal. Visto perö che quest’ultima ë stata bocciata durantela sessione invernale2003, iI nuovo disciplinamento del finanziamento ospedalieronon puö entrare in vigore alla scadenza della legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali, ossia il 31 dicembre 2004.
2.2.3 Peculiaritä del disciplinamento proposto
Al fine di disciplinare l’assunzione da partedei Cantoni dei costi per le eure ospedaliere neI repaao privato e semiprivato con un disciplinamento applicabile, il Consiglio federale propone di prorogare fino all’entrata in vigore di un nuovo disciplinamento del finanziamento ospedaliero le disposizioni della legge federale sull’adeguamentodei contributi cantonali per iI 20CPI.La normativa proposta si limita prima di tutto al finanziamento dei costi d’esercizio e, in secondo luogo, al settore degli ospedali pubblici o sovvenzionati dall’ente pubblico. NeI messaggiodeI 6 no-