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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine
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2.5 Tessera d’assicurato
2.5.1 Disciplinamento vigente
Attualmente il diritto federale non offre le basi legali necessarie per introdurre per tutti gli assicurati un dossier sulla salute con i dati della loro anarnnesi. L’esame di una base legale in tal senso ë stato tuttavia avviato neI 1997 con un postulato del (_'onsigliere nazionale Guisan (96.3578). 11Consiglio federale si era a suo tempo detto disposto ad accettare la proposta e a vagliare l’eventualitä di un’introduzione in Svizzera di un passaporto della salute.
2.5.2 Analisi e necessitä di revisione del disciplinamento vigente
Siccome manca un disciplinamento a livello federale e la competenzain materia di copertura sanitaria spetta per principio ai Cantoni, sono stati sviluppati diversi progetti indipendenti gli uni dagli altri, con iI rischio che non siano compatibili tra di loro. Inoltre, 4 milioni di assicurati affiliati a 35 assicuratori-malattieutilizzano giä attualmente una tessera elettronica per le prestazioni di circa 2000 farmacie. Questa situazione priva di uniformitä rischia di ripercuotersi negativamentesullo sviluppo dei sistemi. Poichë le tessere di un sistema non sono leggibili da un altro, l’efficacia degli strumenti introdotti e la motivazione dei partner a dotarsi della necessaria infrastruttura ne risultano fortemente compromesse. L’ampiezza del territorio e la CICscente mobilitä della popolazione acuiscono la necessitä di applicare sistemi compatibili e interoperativi.
NeI quattro dell’Accordo del 21 giugno 1999 tIa la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitä europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola-
zione delle persone (accordo sulla libera circolazionedelle persone; RS
0.142.112.681) la Svizzera ha adottato anche la normativa CE suI coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento(CEE) n. 1408/71relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi e ai loro farnigliari che si spostano all’interno della Comunitä; RS 0.831.109.268.1), che prevede il coordinamento ma non l’arnronizzazione dei sistemi nazionali della sicurezza sociale. Ne ë parte integrante l’assistenza internazionale in materia di prestazioni in natura neIl’assicurazione malattie, che permette di beneficiare di prestazioni mediche in caso di malattiao infortunio durante il soggiorno in un altro Stato firmatario. I1 1'’ gennaio 20(A la CE ha introdotto la tessera europea di assicurazione sanitaria in sostituzione dei cosiddetti moduli E, che permettevano di beneficiare di prestazioni mediche in un altro Stato membro, sicchë i moduli cartacei hanno ceduto il posto a documenti assicurativi formato carta di credito. La Svizzera ed i singoli Stati meinbri della CE dispongono ora di un periodo di transizione di un anno e mezzo (fino al 1'’ gennaio 2006) per introdurre la tessera di assicurazione sanitaria. Questo ade-
guamento puramente tecnico avverrä formalmente mediante una modifica
dell’Allegato Il all’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
2.5.3 Peculiaritä del disciplinamento proposto
Preparando Ia risposta al postulato Guisan in occasione della seduta speciale deI 22 maggio 2002, iI Consiglio federale giunse alla conclusione che iI DFI avrebbe potuto inserire l’elaborazione di una base legale neI catalogo delle modifiche a breve termine al fine di consentire l’introduzione di tale stnrmento (che potrebbe trasfor-