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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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Su forma e contenuti del rapporto di gestionel’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)1, quale autoritä di sorveglianza,ha emanatononne vincolanti con direttiva 00/6 deI 28 dicembre 2000 (Struktur des Geschäftsberichts, d/f) e con direttiva 03/1 deI 28 gennaio 2003 (Transparenz beim Marktauftritt, Informationspflicht für interessiertePersonen und Mindestanforderungenan den Geschäftsberichtd/f), in base alle quali gli assicuratori-malattie sono tra l’altro tenuti a sottoporre a chi lo richiedesse i rapporti di gestione (organizzazione, rapporto annuale, bilancio, conto d’esercizio totale e delle singole forme d’assicurazione e altri dati). II conto annuale appare neI rapporto di gestione degli assicuratori nella struttura deI piano contabile che I’UFSP ha imposto a tutti gli assicuratori e che trova applicazione anche per le statistiche e i dati relativi alla vigilanza. Questo garantisce la trasparenza in tutte le pubblicazioni dell’UFSP e degli assicuratori consentendo inoltre confronti tra questi ultimi

2.4.2 Analisi e necessitä di revisione del disciplinamento vigente

Ë importante che i rapporti di gestione (rapporto annuale e conto annuale) degli assicuratori-malattie siano strutturati in modo trasparente e accessibili al pubblico. Le norme sull’esposizione dei conti ai sensi dell’articolo 60 capoverso 4 LAMal emanate daI Consiglio federale nell’ambito dell’OAMal e dall’UFSP, quale autoritä di controllo, mediante direttiva hanno tenuto parzialmente conto di quest’esigenza neIla definizione e pubblicazione del rapporto di gestione . Non esiste tuttavia nessuna norma di legge su allestimento, contenuti e pubblicazione dei rapporti di gestione degli assicuratori. La seconda revisione LAMal, bocciata in Parlamento, voleva porvi rimedio ampliando l’articolo 60 capoverso 4.

2.4.3 Peculiaritä del disciplinamentoproposto

Dopo la bocciaturadella seconda revisioneLAMal la disposizione legale concernente l’esposizione dei conti dovrä esserearnpliatanella misura prevista. L’obbligo di stendere un rapporto di gestione ë disciplinato a livello di legge. A questo scopo l’articolo 60 LAMal ë ampliato: daI capoverso 4 sorgono i capoversi 4-6, che af:fidano maggiori competenzenormative in materia di rapporto di gestioneal Consiglio federale, che definisce in particolare i casi in cui occorre allestire un conto di gruppo e la forma in cui iI rapporto di gestioneva pubblicato.

Ne consegue una maggiore trasparenza nei bilanci degli assicuratori malattie, che sono per principio assoggettatialle disposizionipreviste daI Codice delle obbligazioni in materia di societä anonime. Ë cosi garantitoun sensibile aumento della chiarezza e della comprensione, a tutto vantaggio di assicuratori e autoritä.

1 n settore dell’assicurazone malattie ë stato trasferito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali all’Ufficio federale della sanitä pubblica a partire daI I' gennaio 20CP+