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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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vembre 1991 concernente la revisione dell’assicurazione malattie (FF 1992 1 154 segg.) iI Consiglio federale afferma esplicitamenteche gli investimenti non vanno inclusi nei costi computabili per iI calcolo delle indennitä forfetarie. Questo principio va osservato fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni suI finanziamento ospedaliero della legge suli’assicurazione malattie, sebbene si debba rilevare che giä

attualmente alcuni ammoaamenti sugli investimenti confluiscono nei costi

d’esercizio computabili. Siccome il TFA ha stabilito che l’obbligo contributivo del Cantone giusta l’articolo 41 capoverso 3 LAMal decade se l’assicurato sceglie un ospedale privato, non sovvenzionato (DTF 123 V 310 segg.), neI quadro del nuovo disciplinamento del finanziamento ospedaliero secondo la LAMal si dovrä vagliare la possibilitä di estenderele nuove disposizioni anche agli ospedali privati.

2.3 TarifTe dellecure

2.3.1 Disciplinamentovigente

Con la LAMal ë stata riorganizzata l’assunzione dei costi neI settore delle eure. Mentre secondo la LAMI l’assicurazione versava per le cure un contributo giornaliero, ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a LAMal l’assicurazione obbligatoria per Ie eure medico-sanitarie copre gli esarni, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente(...) o in una casa di cura (1) daI medico, (2) daI chiropratico e (3) da persone che effettuanoprestazioni previa prescrizione o indicazione medica. NeI messaggio deI 6 novembre 1991 concernente la revisione dell’assicurazione malattie i costi di questa estensione delle prestazioni per il settore delle case di cura sono stati stimati a 560 milioni di franchi. Sulla base dei costi di

queste prestazioni registrati dall’assicurazione malattie neI 1995, questa stima ë stata

superatala prima volta neI 1999 e i costi indicano una tendenzaal rialzo, benchë l’aumento si sia indebolito, avvicinandosiall’evoluzione media dei costi per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

(_'onsideratala scarsa trasparenza dei costi neI settore delle case di cura e al fine di controllare meglio i’evoluzione dei costi neI settore dello spitex e delle case di cura, il 1'’ gennaio 1998 sono stateintrodottetariffe limite (art. 9a OPre) per le prestazioni di cura giusta l’articolo 7 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) . Le tariffe limite resteranno in vigore finchë i fornitori di prestazioni non adempiranno le condizioni di trasparenza.

NeI settembre 1997 il Consiglio federale ha completato questo provvedimento volto a contenere i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con una lettera ai governi cantonali, nella quale formulava raccomandazioni all’attenzione dei partner responsabili del finanziamento, ossia i Cantoni, i Comuni e gli assicuratori malattie. In questa lettera l’Esecutivo parte daI presupposto che i Cantoni non si ritirino daI cofinanziamento delle prestazioni di cura e colmino eventuali lacune derivanti dall’applicazione delle tariffe limite.

2.3.2 Analisi e necessitä di revisione del disciplinamento vigente

111'’ gennaio 2003 ë entrata in vigore l’OCPre. Se Ie case di cura adempiono i requisid in materia di trasparenza dei costi giusta l’OCPre, ë possibile negoziare la tariffa indipendentemente dalle tariffe limite. Ë realistico prevedere che si giungerä a una piena trasparenza dei costi neI settore delle eure ed ë presumibile che i requisiti posti