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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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Articoto 105 capoverso 4

L’entrata in vigore della proroga di cinque anni per la compensazione dei rischi ë definita di fatto dalla scadenza il 31 dicembre 2005 dell’ordinamento vigente.

Disposiäone transitorLa capoverso 1

In virtü dell’articolo 104a LAMal la Confederazione puö emanare disposizioni sull’assunzione dei costi di cura. Su questa base il DFI ha definito le tariffe limite entrate in vigore il I' gennaio 1998. Gli importi forfetari, fissati al giorno secondo quattro livelli di bisogno di cure per Ie case di cura e all’ora secondo tre livelli per gli altri fornitori, coprono le prestazionigiusta l’aßicolo 7 capoverso 2 OPre, mentre Ie altre prestazioni obbligatorie possono essere fatturate separatamente.

A prescindere daI conseguimento della trasparenza dei costi, la procedura proposta limita l’assunzione dei costi delle cure da paIte dell’assicurazione malattie. Conformemente alle disposizioni vigenti si dovrä rinunciare alla differenziazione tIa

case di cura e altri fornitori di prestazioniattivi neI settore delle cure ed alla

distinzione tra eure acute e cure di lunga durata, al fine di non anticipare il nuovo disciplinamento del finanziamento delle cure e di non generare una disparitä di trattamento.Nei casi in cui vengono giä applicatetariffe superiori alle tariffe limite perchë i fornitori di prestazioni interessati adempiono le condizioni di trasparenza, il ritorno alla situazione originale appare difficilmente compatibile con i principi della proporzionalitä e della protezione della fiducia. Si propone quindi di limitare tali tariffe all’importo in vigore il 1'’ gennaio2004.

3.2 Disposizioni dellaleggefederale urgente del 21 giugno 2002

II testo riprende quello valido per iI 2004 della legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per Ie eure stazionarieall’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie e ne prescrive la validitä fino all’entrata in vigore deI nuovo disciplinamento del finanziamento ospedaliero. Secondo questa normativa, in caso di degenza in ospedale di un beneficiario di un’assicurazione complementare neI reparto privato o semiprivato di un istituto pubblico o sowenzionato dall’ente pubblico, iI Cantone deve versare un contributo pari aI 100 per cento della tariffa pagata dagli assicuratori per le persone domiciliate neI Cantone che vengono ricoverate neI reparto comune dello stesso ospedale. In applicazione di questa legge o della decisione del TFA del 30 novembre 2001 i Cantoni dovrebbero coprire il 100 per cento dei costi d’esercizio computabilima non assumersi il 100 percento della tariffa rimborsata dagli assicuratori. Questo significa che i Cantoni non devono versare l’intero importo dovuto secondo Ia LAMa:1. La normativa presenta tuttavia il vantaggio che le tariffe dell’assicurazione di base per il reparto comune dei singoli ospedali sono fondamentalmente note, iI che rende superflui ulteriori calcoli.