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Consultazione 2004/8: Revisione dell'Assicurazione malattia: progetti delle leggi 1 · 99 pagine

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L’introduzione della tessera d’assicurato non implica de facto l’abbandono del principio del terzo garantegiusta l’articolo 42 capoverso 1 LAMal. I due sistemi possono senz’altro coesistere.

Articoto 42a capoverso 3 (nwo\lo)

II capoverso 3 prevede la delega al Consiglio federaledella competenza di disciplinare i dettagli. Come illustrato al capitolo 2.5.2, nello Spazio Europeo ci si adopera ai fini dell’introduzione di una tesseradi assicurazionesanitaria. II verso della tesse-

ra svizzera potrebbeservire per l’assicurazione malattieeuropea.

Articoto 42a capoverso4 (nuovo)

II diritto all’autodeteruünazione in materia di informazioni concernenti i dati medici

ë parte integrante della tutela dei diritti fondamentali garantita costituzionalmente dan’art. 13 Cost. (protezione della sfera privata). I dati medici sono dati persona:II particolarmente degni di protezione ai sensi della legge sulla protezione dei dati. II diritto all’autodeterrninazionedell’assicurato per quanto concerne i suoi dati sanitari risulterebbe limitato, se l’archiviazione e l’accesso a dati in caso d’emergenza fossero obbligatori. Registrare questi dati, che iI Consiglio federale preciserä dopo aver consultato le cerchie interessate, ed accedervi ë pertanto possibile solo con iI consenso dell’assicurato.

Articolo 60 capoverso 4

La stesura del rapporto di gestione degli assicuratori, finora disciplinata a livello di

ordinanza, ë ora retta dalla legge. Il Consiglio federaleprecisa inoltre i casi per i

quali ë necessario allestire un conto di gruppo.

Articolo 60 capoverso5 (nuovo)

Il rinvio alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni in materia di societä anonime garantisce rapporti di gestione adatti all’attivitä d’assicurazione indipendentemente dalla forma giuridica scelta dall’assicuratore ed integrati dalle disposizioni della presente legge.

Articolo 60 capoverso6 (nuovo) II capoverso6 riprendel’attuale capoverso 4 e completacon iI rapportodi gestione

l’elenco delle competenze normative del Consiglio federale, che poträ regolare mediante ordinanza le attuali prescrizioni suI rapporto di gestione degli assicuratori previste dalle direttive dell’autoritä di vigilanza. II Consiglio federale definisce inoltre le modalitä per la pubblicazione o l’accessibilitä al pubblico del rappoao di gestione (rapporto annuale e conto annuale). In tal modo ë possibile ammettere diverse forme di pubblicazione, se questo fosse necessario ai fini della trasparenza.