Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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presto l'operatore economico in merito alla misura proposta. L'autorità federale competente decide entro due mesi in merito alle misure proposte dall'autorità cantonale. A tale riguardo, è necessario sentire l'operatore economico. Affinché le misure proposte dalle autorità cantonali possano avere effetto, entro due mesi vanno confermate mediante una decisione generale da parte dell'autorità federale. Analogamente a quanto previsto dal capoverso 3, una decisione generale di questo tipo concerne gli operatori economici interessati direttamente e immediatamente dalla misura, come pure qualsiasi altro operatore economico intenzionato ad immettere in commercio o a mettere in servizio un prodotto identico o simile a quello in questione. Lo scopo di questa disposizione consiste nell'uniformare, a livello svizzero, le deroghe al principio "Cassis de Dijon" e alle misure volte a impedire la discriminazione nazionale, decise dagli organi cantonali di sorveglianza del mercato. In mancanza di uniformità, vi sarebbe un rischio grave di differenze attuative nei singoli cantoni. Se, entro il termine di due mesi, l'autorità federale non emana una decisione generale a conferma della misura proposta dalle autorità cantonali, quest'ultima decade. Se l'autorità federale competente decide di non confermare la misura cantonale, anche prima che il termine di due mesi sia trascorso può informare a tale proposito sia l'autorità cantonale, sia l'operatore economico interessato, mediante lettera, direttiva o in altra forma. Sarebbe pure ipotizzabile una decisione individuale o una decisione generale dell'autorità federale competente, attestante che un determinato prodotto può essere offerto, immesso in commercio o messo in servizio in Svizzera in virtù del principio "Cassis de Dijon".
Il capoverso 5 prevede che se esiste un fondato sospetto di pericolo grave e immediato per gli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4, le autorità cantonali possono disporre misure cautelari. Queste ultime sono notificate immediatamente all'autorità federale competente. Le misure cautelari di un'autorità cantonale rimangono in vigore fino alla decisione dell'autorità federale competente (capoverso 4), ma al massimo per due mesi.
Conformemente al capoverso 6, l'autorità federale competente pubblica la decisione generale nel Foglio federale. La decisione generale entra in vigore soltanto con la pubblicazione nel Foglio federale. Il termine di ricorso decorre a partire dalla pubblicazione nel Foglio federale.
L'autorità federale competente informa immediatamente l'autorità cantonale, gli operatori economici e il SECO in merito alla pubblicazione della decisione generale (capoverso 7).
2.7.4 Articolo 20b (nuovo): Rimedi giuridici
L'articolo 20b disciplina il diritto di ricorrere contro la decisione generale dell'autorità federale competente. Conformemente all'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa57, il capoverso 1 riconosce il diritto di ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata ed abbia un interesse degno di protezione alla modificazione o all'annullamento della stessa. In primo luogo, questa disposizione interessa chi offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto oggetto della decisione generale. Secondariamente, chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto identico o simile a quello suddetto. I consumatori e le associazioni dei consumatori non hanno invece diritto di ricorso.
Il capoverso 2 prevede che anche la Commissione della concorrenza possa interporre ricorso, conformemente all'articolo 9 capoverso 2bis della legge federale sul mercato interno, riveduta il 16 dicembre 2005. Si tratta di un diritto di ricorso, non di un obbligo.
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali in materia di organizzazione giudiziaria (capoverso 3). L'autorità di ricorso è il nuovo Tribunale federale amministrativo.
57 RS 172.021