Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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del 13 dicembre 2002 del Codice penale59. Con l'entrata in vigore della modifica (1° gennaio 2007), la nuova terminologia varrà anche per la LOTC. Dunque l'adeguamento terminologico non è legato ad alcuna modifica di fatto.
2.9.1 Articolo 23: Falsificazioni
La disposizione di cui all'articolo 23 qualifica come reato la falsificazione – a scopo d'inganno, nelle relazioni giuridiche – di certificati d’accreditamento, d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione, nonché del rapporto o della perizia inerenti alle condizioni d’accreditamento o ad elementi determinanti per l’offerta, l’immissione in commercio o la messa in servizio di prodotti.
Viene disciplinata penalmente la redazione abusiva di documenti falsi, anche se corrispondenti al vero sotto il profilo del contenuto. Un documento è falso se l'estensore reale non corrisponde a quello risultante dal documento stesso. Si tratta perciò di una frode riguardante l'identità.
L'abuso della firma o del marchio di un organismo emittente o dell'estensore per stilare un documento falso è equiparata alla falsificazione. Anche in questo caso si tratta di una frode riguardante l'identità.
L'attuale disposizione viene integrata da due nuove fattispecie penali (lettere f e g):
lettera f): contraffazione o falsificazione del rapporto o della perizia di una persona o di un organismo incaricati di stabilire l'equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero;
lettera g) l'abuso della firma o del marchio di una simile persona o di un simile organismo per redigere una perizia o un rapporto falso.
2.9.2 Articoli 24 e 25: False attestazioni e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
Entrambe le disposizioni mirano ad impedire la stesura di certificati d’accreditamento, d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione – o dei relativi rapporti e perizie – autentici ma inesatti riguardo ai contenuti. In questione non vi è pertanto l'autenticità, bensì la veridicità dei documenti. Un documento è inesatto se quanto attestato non corrisponde al vero.
Gli articoli 24 e 25 si differenziano soprattutto in relazione alle caratteristiche degli elementi di reità. Mentre l'articolo 24 concerne gli organi di organismi di accreditamento, d’esame, di valutazione della conformità o d’omologazione (oppure persone incaricate da questi) e la stesura di rapporti inesatti sul rispetto di determinati requisiti, l'articolo 25 riguarda chi, usando inganno, induce a redigere rapporti inesatti. Gli elementi di dottrina e prassi relativi all'articolo 251 CP sono applicabili per analogia.
Mediante gli articoli 24 lettere c e d nonché 25 lettera c, l'attuale regolamentazione viene estesa al riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni estere e diritto svizzero da parte delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato.
59 FF 2002 7351