Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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protezione perseguito dal diritto svizzero, le prescrizioni tecniche estere garantiscano un sufficiente grado di tutela degli interessi pubblici. Se l'autorità preposta alla sorveglianza del mercato attua misure derogatorie senza effettuare tale valutazione, dette misure possono essere oggetto di ricorso conformemente all'articolo 20b, per violazione del principio di proporzionalità.

Secondo quanto previsto nella seconda frase del capoverso 2, tali misure mancano di proporzionalità – e dunque non possono essere autorizzate – anche quando non comportano un reale vantaggio per i consumatori. Finora, numerosi organi preposti alla sorveglianza del mercato hanno interpretato ed applicato molto estensivamente le prescrizioni tecniche. In particolare, ciò avvenuto in relazione alle prescrizioni in materia di marchi, con la conseguente formazione di ostacoli tecnici al commercio dovuta alla necessità di riconfezionare e rietichettare i prodotti. L'articolo 2 capoverso 3 della legge federale sull'informazione dei consumatori54 – in cui si afferma che le dichiarazioni estere sono riconosciute se comparabili a quelle svizzere – non è stato sufficientemente tenuto in considerazione.

Quanto previsto nella seconda frase del capoverso 2 mira ad impedire che, soprattutto da parte degli organi di sorveglianza del mercato, la difesa dei consumatori contro le frodi possa portare all'adozione di misure eccessive rispetto allo scopo prefissato. La valutazione relativa ad un eventuale carattere fraudolento dell'informazione sui prodotti nei confronti dei consumatori, deve sempre presupporre che questi ultimi siano normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti55. È necessario richiamare un aspetto essenziale: è possibile richiedere che un prodotto debba essere riconfezionato o rietichettato soltanto se il vantaggio per i consumatori è superiore all'onere economico di tale operazione.

A seconda della normativa settoriale, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato possono essere federali o cantonali. Sono pure ipotizzabili organizzazioni specializzate di diritto privato, operanti nel settore della sorveglianza del mercato su mandato della Confederazione. Ad esempio, l'attuazione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi come pure delle relative ordinanze è stata parzialmente delegata ad organizzazioni specializzate di diritto privato56. Il SECO vigila sull'attuazione di tale legge, svolgendo compiti di coordinamento. Il richiamo alle organizzazioni specializzate di cui al capoverso 3 non comporta nuove deleghe di compiti dalla Confederazione ad organizzazioni private. Si tratta soltanto di garantire che nei settori in cui tali deleghe sono state attuate, le organizzazioni in questione siano effettivamente contemplate dalle relative disposizioni procedurali.

Il capoverso 3 prevede che le autorità competenti per la sorveglianza del mercato o le organizzazioni incaricate della sorveglianza del mercato dalla Confederazione emanino le misure derogatorie sotto forma di decisione generale. Una decisione generale di questo tipo concerne gli operatori economici interessati direttamente e immediatamente dalla misura, come pure qualsiasi altro operatore economico intenzionato ad immettere in commercio o a mettere in servizio un prodotto identico o simile a quello in questione.

Il capoverso 4 riguarda le misure proposte dagli organi cantonali di sorveglianza del mercato. Dette misure vanno notificate immediatamente per la conferma all'autorità federale competente ai sensi della normativa settoriale. L'autorità cantonale informa inoltre al più

54 RS 944.0

55 Tale formulazione corrisponde a quella utilizzata nella giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee. Vedi ad es.: CGCE, causa C-465/98, Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112/CEE - Confettura di fragole - Rischio di inganno, 2000.

56 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (bfu), Ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA), Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS), Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA), Associazione svizzera per la tecnica della saldatura (ASS), Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera, Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT).