Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Prima fase: raccolta delle informazioni necessarie

Procedendo all'esame di un prodotto, l'autorità preposta alla sorveglianza del mercato dovrebbe logicamente rivolgersi in primo luogo all'operatore economico interessato, affinché fornisca le informazioni necessarie entro un termine adeguato. Rispondendo a domande specifiche e precise, l'operatore economico può fornire le informazioni tecniche pertinenti e, se del caso, un campione del prodotto in questione. A tale scopo, un termine di 20 giorni lavorativi dovrebbe essere adeguato. L'autorità competente può inoltre richiedere la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche del Paese di provenienza ed è stato legalmente immesso in commercio in detto Paese (prove ai sensi degli articoli 18a e 18b). L'operatore economico è pure tenuto a riferire quali sono le prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme (articoli 18a e 18b). Se del caso, occorre che le disposizioni determinanti di queste prescrizioni tecniche vengano redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (articolo 19 capoverso 1).

Seconda fase: verifica dell'equivalenza dei livelli di protezione

L'autorità preposta alla sorveglianza del mercato esamina la prova che il prodotto è stato legalmente immesso in commercio nel Paese di provenienza nonché, se del caso, la prova di conformità. Sulla base delle informazioni raccolte essa determina le prescrizioni tecniche applicabili al prodotto. Occorre esaminare sia il prodotto importato, sia la relativa documentazione tenendo conto delle disposizioni svizzere. La verifica della proporzionalità viene effettuata considerando le prescrizioni tecniche svizzere a cui il prodotto in questione non è conforme. È senz'altro possibile, che in Svizzera sia adottato un sistema di protezione differente rispetto a quello dello Stato di provenienza. Questa differenza non incide sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera. Queste ultime sono da valutare considerando unicamente gli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali, nonché il livello di protezione che esse si prefiggono. Esaminando un prodotto, le autorità competenti sono tenute ad escludere di propria iniziativa l'applicazione di prescrizioni tecniche che non rispondono al principio di proporzionalità in relazione agli interessi pubblici di cui all'articolo 4 capoverso 4. L'autorità competente effettua la sua valutazione sulla base di tali considerazioni.

Terza fase: risultati della valutazione e informazione del richiedente

Quando l'autorità preposta alla sorveglianza del mercato ha esaminato il prodotto, i risultati della valutazione – positivi o negativi che siano – vanno comunicati al più presto all'operatore economico interessato. È importante che l'autorità competente fornisca tutti gli elementi del caso all'operatore economico interessato, indipendentemente dall'esito della valutazione. Una valutazione positiva conferma che il prodotto può essere legalmente immesso in commercio in Svizzera. In caso di valutazione negativa, spetta all'autorità di sorveglianza del mercato, che si avvale della possibilità di limitare la libera circolazione delle merci, dimostrare la reale esistenza di un interesse pubblico preponderante, la necessità della limitazione in questione e la proporzionalità del provvedimento limitativo rispetto all'obiettivo perseguito (art. 4 cpv. 3 e 4).

Il capoverso 2 illustra aspetti inerenti al rispetto del principio di proporzionalità e, di conseguenza, alla necessità e all'opportunità delle misure in relazione al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Misure derogatorie sono applicabili soltanto se la sufficiente protezione degli interessi pubblici ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 non viene già raggiunta mediante le prescrizioni del Paese di provenienza, e le prove presentate secondo le prescrizioni tecniche del Paese di provenienza non sono sufficienti. Compito delle autorità di sorveglianza del mercato – con l'ausilio delle informazioni fornite dall'operatore economico – è valutare se rispetto al livello di