Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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2.8 Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate
Sezione 3: Assistenza amministrativa
Gli attuali articoli 21 e 22 disciplinano l'assistenza amministrativa. Per assistenza amministrativa si intende lo scambio di informazioni tra autorità nell'ambito di una procedura non (ancora) oggetto di controversia. È necessario distinguere l'assistenza amministrativa dalla collaborazione transfrontaliera nei casi penali o amministrativi che, in quanto assistenza giuridica, non viene qui considerata specificamente.
L'articolo 21 concerne l'assistenza amministrativa in Svizzera. Si tratta soprattutto di casi in cui diverse autorità si occupano dell'esame dei differenti aspetti di un singolo prodotto. L'articolo 22 regola l'assistenza amministrativa nel rapporto con le autorità estere. Considerata la fitta rete di interrelazioni internazionali della Svizzera nell'ambito della circolazione delle merci, sotto il profilo dell'attuazione di prescrizioni sui prodotti il nostro Paese può avere interesse ad accedere alle informazioni fornite – ad esempio – dai fabbricanti esteri in relazione alle modalità produttive o alle procedure di valutazione della conformità. Soprattutto con l'apertura unilaterale del mercato di cui all'articolo 16b capoverso 1, aumenterà anche il bisogno, da parte delle autorità competenti, di scambiare esperienze ed informazioni concernenti la sorveglianza del mercato. Gli articoli 21 e 22 consentono alle autorità competenti, anche nel quadro delle attività di sorveglianza del mercato, di scambiare informazioni con altre autorità ed istituzioni nazionali o estere.
Entrambe queste disposizioni sono oggetto di piccoli adeguamenti:
Le espressioni "organi" (art. 21) e "ufficio federale" (art. 22 cpv. 1) sono sostituite da "autorità" rispettivamente "autorità federale“, con gli adeguamenti redazionali del caso, allo scopo di porre in risalto che anche le autorità federali che non sono un ufficio federale in senso stretto sono comprese dalle disposizioni in questione.
D'altra parte, all'articolo 22 capoversi 1 e 2 è necessario estendere l'assistenza amministrativa, oltre che alle autorità estere, anche alle istituzioni estere o internazionali, affinché sia possibile, ad esempio, collaborare con la CE o con agenzie internazionali come l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2.9 Capitolo 5: Disposizioni penali
Una caratteristica della nuova normativa in materia di prodotti consiste nell'aumento delle responsabilità – relative a valutazione, notifica e prova della conformità – a carico di chi fabbrica, offre, immette in commercio o mette in servizio prodotti. A questa maggiore libertà economica corrisponde tuttavia anche un rischio di abusi più elevato. Diventa perciò necessario prevenire tali possibili abusi mediante disposizioni penali credibili. Gli articoli 23 - 28 rispondono a questa necessità, considerando fattispecie penali speciali come la falsificazione, la falsa attestazione, l'ottenimento fraudolento di una falsa attestazione nonché l'uso di certificati falsi. Come disposizioni di una legge speciale, esse prevalgono rispetto alle disposizioni generali corrispondenti del Codice penale (CP)58. Disposizioni penali specifiche
– relative ai prodotti e concernenti fattispecie differenti da quelle disciplinate dalla LOTC – permangono però in molti casi necessarie, considerato che una normativa orizzontale sotto questo profilo non può rispondere alle diverse necessità dei singoli settori. Le disposizioni esistenti vengono mantenute immutate, completandole però con nuove fattispecie penali, in particolare riguardo alla prova dell'equivalenza tra prescrizioni estere e diritto svizzero, nonché alla legale immissione in commercio all'estero. Nel contempo, agli articoli 23 – 26 e 28, riguardo alle sanzioni si è già tenuto conto della terminologia introdotta con la modifica
58 RS 311.0