Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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prodotto. Si tratta del secondo principio, fissato nel capoverso 1, relativo all'attuazione delle prescrizioni tecniche, secondo cui è necessario limitare allo stretto necessario gli interventi sulla libera circolazione delle merci. Anche in questo caso, non si tratta di ridurre le competenze attuative dello Stato: tuttavia, lacune di minima entità non possono comportare il divieto di vendita del prodotto.

Il capoverso 2 si ricollega alla fattispecie di cui all'articolo 19 capoverso 2 lettera c (pericolosità di prodotti conformi alle prescrizioni). Le misure prese in base ad esso possono essere mantenute soltanto nel quadro di una speciale procedura di conferma: la presente disposizione prevede che l'intervento da parte di un organo di controllo subordinato venga immediatamente notificato all'ufficio federale competente; se quest'ultimo non conferma la misura entro un mese, essa decade; se invece l'ufficio federale la ritiene giustificata e la conferma, oppure se l'ufficio stesso dispone la misura in questione, prepara immediatamente l’adeguamento delle relative prescrizioni tecniche. Tale procedura mira a disciplinare gli interventi nei confronti di prodotti conformi alle prescrizioni.

Eccettuati alcuni piccoli adeguamenti redazionali, entrambe le disposizioni vengono di fatto mantenute immutate.

2.7.3 Articolo 20a (nuovo): Procedura per stabilire le deroghe all'articolo 16b capoverso 1 e all'articolo 16c capoverso 1

Analogamente alla prassi seguita nella CE, anche in Svizzera gli organi di sorveglianza del mercato nell'ambito delle loro attività devono poter stabilire deroghe al principio "Cassis de Dijon" finalizzate alla tutela di interessi pubblici preponderanti. L'articolo 20a definisce la procedura da seguire in simili casi. Mentre gli articoli 19 e 20 riguardano tutti i prodotti offerti, immessi in commercio e messi in servizio in Svizzera, il campo d'applicazione dell'articolo 20a è limitato. Infatti l'articolo trova applicazione soltanto nel caso di prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere, che tuttavia possono accedere al mercato svizzero in virtù del principio "Cassis de Dijon" o delle misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale. Ciò presuppone che i prodotti suddetti soddisfino le prescrizioni estere determinanti e che siano stati legalmente immessi in commercio nello Stato in esame.

Il capoverso 1 dell'articolo 20a prevede che le autorità preposte alla sorveglianza del mercato possano attuare misure in deroga al principio "Cassis de Dijon"53. Tali misure possono consistere nella richiesta di modificare il prodotto, in un divieto di vendita dello stesso o nell'obbligo di ritirarlo dal mercato. Considerato che qualsiasi provvedimento può rappresentare una limitazione della circolazione delle merci, tali misure sono autorizzate soltanto se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4: tutelare gli interessi pubblici preponderanti ai sensi del capoverso 4, rispettare il principio di proporzionalità, nonché evitare la discriminazione arbitraria o la restrizione dissimulata degli scambi. In caso di dubbi in relazione ad un prodotto, le autorità di sorveglianza possono esigere che chi lo offre, immette in commercio o mette in servizio fornisca le prove, ai sensi degli articoli 18a e 18b, della sua conformità alle prescrizioni tecniche estere e della sua legale immissione in commercio nello Stato in questione. Per i prodotti di Stati non facenti parte della CE o del SEE, le autorità possono esigere la prove dell'equivalenza tra le prescrizioni tecniche estere e il diritto svizzero, come pure la prova di origine.

Allo scopo di garantire un sufficiente margine di manovra alle autorità di sorveglianza del mercato, il legislatore non ha definito nei dettagli la procedura da seguire per fornire le prove secondo gli articolo 18a e 18b. Sulla base delle esperienze maturate in ambito CE, si raccomanda il seguente iter:

53 Sono comprese le misure volte a impedire la discriminazione nazionale (articolo 16c capoverso 1).