Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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2.9.3 Articolo 26: Uso di certificati falsi o inesatti

L'articolo 26 qualifica come reato il comportamento di chi – non commettendo in prima persona reato di falsificazione, falsa attestazione o conseguimento fraudolento di false attestazioni – fa uso o tollera che altri facciano uso di certificati o rapporti falsi o inesatti. La gravità di tale comportamento non va considerata minore rispetto a quella della falsificazione o della falsa attestazione, poiché il bene giuridico da proteggere – la sicurezza delle relazioni giuridiche – è il medesimo in tutti i casi. Per tale ragione, è giustificata la richiesta di una sanzione uguale a quella prevista dagli articoli 23 -25.

Mediante l'articolo 26 lettera b, parte finale del capoverso c, l'attuale regolamentazione viene estesa al riconoscimento dell'equivalenza tra prescrizioni estere e diritto svizzero.

2.9.4 Articolo 27: Documenti esteri

A tutela della sicurezza giuridica, la disposizione in questione chiarisce che non sono soltanto i documenti svizzeri ad essere oggetto degli articoli 23 – 26, bensì anche quelli esteri. Essa impedisce che gli autori di falsificazioni o false attestazioni di certificati o rapporti esteri, o chi ne faccia uso, possano beneficiare di un trattamento privilegiato. L'articolo in questione viene mantenuto immutato; tuttavia, la disposizione viene ripresa all'articolo 28.

2.9.5 Articolo 28: Rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità come pure rilascio illegittimo di dichiarazioni attestanti la legale immissione in commercio all'estero

Lo scopo dell'articolo 28 consiste nell'impedire che vengano rilasciate dichiarazioni di conformità o apposti marchi di conformità per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche, affinché non vengano immessi in commercio.

Alla lettera c, in questa fattispecie penale vengono incluse le dichiarazioni concernenti la legale immissione in commercio all'estero ai sensi degli articoli 18a e 18b.

2.9.6 Articoli 29 e 30: Vantaggi pecuniari illeciti e perseguimento penale

Gli attuali articoli 29 e 30 concernenti i vantaggi pecuniari illeciti e il relativo perseguimento penale sono mantenuti immutati.

2.10 Capitolo 6: Disposizioni finali

2.10.1 Articolo 31: Prescrizioni d'esecuzione

L'articolo 31, riguardante le prescrizioni d'esecuzione, viene mantenuto immutato.

2.10.2 Articolo 31a (nuovo): Esecuzione

Il nuovo articolo 31a contiene disposizioni esecutive. Il capoverso 1 prevede la stesura, da parte delle autorità federali competenti, di elenchi relativi ai prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 a causa dell'inapplicabilità del principio "Cassis de Dijon" ("liste negative"). Soltanto in quattro casi, prodotti legalmente immessi in commercio nella CE non hanno accesso al mercato svizzero: