Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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- prodotti per cui leggi federali o ordinanze del Consiglio federale prevedano deroghe all'articolo 16b capoverso 1 (articolo 16b capoverso 2 lettera a);
- prodotti soggetti ad omologazione e prodotti soggetti a registrazione secondo la legislazione in materia di prodotti chimici (articolo 16b capoverso 2 lettera b);
- prodotti che necessitano di un'autorizzazione preliminare d'importazione o che sono soggetti ad un divieto d'importazione;
- prodotti oggetto di una decisione generale secondo l'articolo 20a capoverso 3 o 4.
In tutti gli altri casi, i prodotti immessi sul mercato comunitario hanno accesso anche al mercato svizzero, sia in virtù dell'armonizzazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti, sia in base ad un accordo internazionale bilaterale oppure in virtù del principio "Cassis de Dijon".
Lo scopo principale di tali elenchi consiste nell'informazione degli importatori e dei commercianti. Nondimeno, essi possono costituire un'utile fonte d'informazioni anche per le autorità di sorveglianza del mercato. Queste ultime, prima di adottare una qualsiasi misura nei confronti di un determinato prodotto, potranno infatti consultare gli elenchi in questione al fine di stabilire se detto prodotto non sia già stato inserito in uno di essi. Detti elenchi consentono uno sguardo d'insieme sui casi in cui il principio "Cassis de Dijon" non trova applicazione, facilitando così il coordinamento tra le differenti autorità cantonali.
Secondo la disposizione attuativa di cui al capoverso 2, le competenti autorità di Confederazione e Cantoni tengono conto di sentenze e prassi degli organi di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio nonché della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Commissione europea60.
2.10.3 Articolo 31b (nuovo): Rapporto
L'articolo 31b prevede che trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della revisione della LOTC, il Consiglio federale presenterà un rapporto alle Camere federali concernente le esperienze maturate con le disposizioni rivedute.
2.10.4 Articolo 32: Referendum ed entrata in vigore
Nel caso in cui la proposta di revisione della legge venisse accettata dal Parlamento, verrebbe sottoposta a referendum facoltativo. Il Consiglio federale stabilirà la data di entrata in vigore della presente revisione.
60 I documenti emanati dalla Commissione europea a cui si fa riferimento mirano a definire e uniformare l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" (ad es.: comunicazioni interpretative della Commissione concernenti il principio di mutuo riconoscimento, vedi alla nota 12).