Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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stabilire le deroghe agli articoli 16b capoverso 1 e 16c capoverso 1, come pure da un nuovo articolo 20b, relativo ai rimedi giuridici. Mentre le disposizioni degli articoli 19 e 20 si applicano a tutti i prodotti, gli articoli 20a e 20b sono applicabili soltanto ai prodotti fabbricati secondo prescrizioni estere ed offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi degli articoli 16b capoverso 1 o 16c capoverso 1.

2.7.1 Articolo 19: Competenze degli organi di sorveglianza del mercato

L'articolo 19 attribuisce le necessarie competenze attuative agli organi incaricati della sorveglianza del mercato in virtù delle singole normative settoriali, nel caso in cui non siano previste dalla legislazione interessata. Permangono possibili, se non necessarie, ulteriori disposizioni derogatorie o maggiormente dettagliate, da inserire nella normativa specifica. Per questa ragione, come nel caso delle definizioni di cui all'articolo 3 la normativa settoriale è in generale prevalente rispetto all'articolo 19, sia a livello di legge sia a livello di ordinanza.

Come già accennato in precedenza51, nell'ambito della presente revisione è stato effettuato un adeguamento terminologico, sostituendo l'espressione "controllo a posteriori" – utilizzata finora – con "sorveglianza del mercato", adottata a livello internazionale. Le relative modifiche interessano il titolo e il testo dell'articolo 19.

Secondo la definizione dell'articolo 3 lettera p, si tratta dell'attività statale di organi di controllo intesa a garantire la conformità alle prescrizioni tecniche dei prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio. In altri termini, diversamente dall'omologazione l'attività di sorveglianza non condiziona l'accesso al mercato, bensì avviene a posteriori, sul mercato. In certi casi – ad esempio nel settore veterinario – detti controlli possono però comportare lo svolgimento di alcune verifiche già prima dell'immissione in commercio, in relazione alle condizioni di produzione.

Le competenze degli organi di sorveglianza del mercato stabilite al capoverso 1 vengono ampliate, in modo da consentire, ad esempio, la richiesta – per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio in virtù del principio "Cassis de Dijon"52 – di presentare in una lingua ufficiale svizzera o in inglese le disposizioni determinanti contenute nelle prescrizioni tecniche estere. Tali competenze sono però limitate alle prescrizioni tecniche determinanti in relazione all'immissione in commercio. Sarebbe ad es. sproporzionata la richiesta, da parte delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato, di tradurre l'intero atto normativo.

Analogamente al capoverso 1, anche il capoverso 2 lettera a è stato adeguato. Ad esempio, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato sono autorizzate ad adottare provvedimenti qualora le disposizioni determinanti per l'immissione in commercio di un prodotto, contemplate dalle prescrizioni tecniche estere, non siano fornite entro un termine adeguato.

2.7.2 Articolo 20: Esecuzione della sorveglianza del mercato

Gli obblighi contenuti nell'articolo 20 sono complementari alle competenze di cui all'articolo

19. A tale proposito, il capoverso 1 applica all'attuazione delle prescrizioni sui prodotti il principio di proporzionalità. Esso stabilisce che le misure prese dagli organi competenti per il controllo a posteriori devono essere proporzionate al pericolo costituito dai prodotti. Ciò non significa che nel caso di "semplici" inadempienze alle prescrizioni, non particolarmente pericolose, non sia opportuno intervenire. In tali casi è invece necessario optare per una procedura che, per quanto possibile, non ostacoli inutilmente la commercializzazione del

51 Si veda il punto 2.2.3.

52 Sono comprese le misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale (articolo 16c capoverso 1).