Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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messe a disposizione in tempo utile. Nella detenzione in gruppo deve essere costantemente garantita la possibilità di immobilizzare gli animali.
L’attuale capoverso 3, che disciplina un particolare aspetto della cura, è stato ripreso e inserito con qualche piccola modifica redazionale nel capoverso 2.
Il capoverso 3 sottolinea come il comportamento di cura corporea tipico della specie sia uno degli aspetti del normale comportamento animale e che pertanto non può essere inutilmente limitato. Se tuttavia ciò avviene, come nel caso della stabulazione fissa, il detentore deve supplirvi tramite la cura.
Il capoverso 4 stabilisce che la cura e il taglio degli zoccoli, degli unghioni e degli artigli deve avvenire a regola d’arte. Laddove la normale usura degli zoccoli, degli unghioni o degli artigli non sia sufficiente, il detentore deve provvedere affinché il normale rapporto anatomico nella zona degli arti inferiori, e, più in particolare, degli zoccoli, degli unghioni o delle zampe sia mantenuto. Laddove necessario, infine, gli zoccoli vanno propriamente ferrati.
Art. 4 Protezione dagli agenti atmosferici
L’articolo 4, che riprende il contenuto dell’attuale articolo 4 capoverso 1, disciplina la protezione degli animali dagli agenti atmosferici. I termini «condizioni climatiche» e «ricovero» sono sostituiti da «agenti atmosferici» e «protezione». La necessaria protezione può essere fornita, a seconda della specie animale, dai «ricoveri» descritti all’articolo 5 capoverso 1 ma anche da strutture naturali quali alberi, grotte, spuntoni di roccia, ecc.
Art. 5 Ricoveri, parchi, suoli
L’articolo 5 definisce al capoverso 1 i ricoveri e al capoverso 2 i parchi. Entrambi i termini, già presenti nell’ordinanza in vigore, non erano stati definiti in modo preciso ed avevano dato spunto a numerose discussioni. Mancava anche il più comune termine «stalla» che compare ora nel capoverso 1. Nel capoverso 2 figurano anche le voliere che possono includere, ad esempio, gli spazi che nei giardini zoologici sono riservati al volo degli uccelli e di altri animali volanti. Non sono invece menzionati i box per i vitelli o per i cani poiché rientrano nella definizione di “parchi”.
Il capoverso 3 riprende gli elementi di cui ai capoversi 2 e 3 dell’attuale articolo 5 dell’ordinanza.
Secondo la lettera a, nei ricoveri e nei parchi il pericolo di ferimento degli animali deve essere esiguo. Vanno evitati, ad esempio, spigoli affilati e angoli acuminati, viti sporgenti o appuntite, chiodi e simili in cui gli animali potrebbero impigliarsi o restare incastrati.
Conformemente alla lettera b, i ricoveri e i parchi non devono pregiudicare la salute degli animali. Questa disposizione intende garantire, ad esempio, che non vengano utilizzati materiali nocivi alla salute degli animali o che l’aerazione soddisfi le esigenze degli animali.
Secondo la lettera c, infine, i ricoveri e i parchi devono essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. In un ambiente sconosciuto, gli animali possono farsi del male, agitarsi e divenire ansiosi diventando un potenziale pericolo anche per l’uomo e per altri animali. Si tratta di una disposizione che va osservata in particolare nella detenzione di animali selvatici.
Il capoverso 4 riprende elementi dagli attuali articoli 4 capoverso 2 e 5 capoverso 3. L’espressione «adeguata alla specie» è sostituita da «tipico della specie». Quest’ultima può riferirsi solo all’allestimento dell’ambiente in cui vive l’animale e non può essere applicata all’animale stesso; in altre parole, in un ambiente adeguato all’animale quest’ultimo assume un comportamento tipico della specie. Così come sancito dalla nuova formulazione, gli animali non devono solo potersi muovere come è tipico della specie, bensì anche avere un comportamento tipico. In questo modo non si intende necessariamente stimolare l’animale affinché esprima l’intero repertorio dei comportamenti possibili bensì piuttosto consentirgli quei comportamenti che gli sono necessari per non dover compiere uno sforzo di adattamento spropositato. In conformità con l’articolo 1, quindi, i parchi e i ricoveri devono essere allestiti in modo da consentire all’animale non solo di muoversi indisturbato bensì anche di assumere il cibo, di curare il proprio corpo e di riposarsi nei limiti della capacità d’adattamento della specie.