Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 216 Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali

Ai sensi dell’articolo 216 le detenzioni e gli allevamenti professionali di animali da compagnia, per i quali l’articolo 78 prevede l’obbligo di notificazione all’autorità cantonale, devono essere controllati ogni due anni.

Art. 217 Trasporti di animali

Secondo l’articolo 217 i Cantoni provvedono al controllo a campione dei trasporti di animali. In questo ambito i servizi specializzati cantonali saranno chiamati a collaborare con gli organi cantonali di polizia. In collaborazione con i controllori delle carni sono altresì possibili controlli all’arrivo degli animali al macello.

Art. 218 Verifica dell’attività di controllo delegata a terzi

L’articolo 218 prescrive ai Cantoni di verificare a campione l’attività svolta dalle organizzazioni alle quali abbia delegato i controlli. In questo modo si vuole garantire la qualità dei controlli.

Art. 219 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

Se per i controlli i servizi specialistici cantonali hanno concluso un convenzione sugli obiettivi, l’articolo 219 consente di derogare alle prescrizioni dell’ordinanza. Scopo della deroga è consentire di fissare le priorità e gli obiettivi in funzione delle risorse personali e finanziarie disponibili. I principi enunciati in questa sezione devono comunque essere rispettati.

Sezione 4: Emolumenti cantonali Art. 220

La nuova legge sulla protezione degli animali (art. 41) abilita i Cantoni a riscuotere emolumenti. Nell’articolo 220 il Consiglio federale ne ha stabilito l’importo ispirandosi al principio che il loro ammontare dipende dal dispendio temporale.

Capitolo 16: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 221

L’ordinanza del 1981 sulla protezione degli animali sarà abrogata (punto 1).

Vista la presente revisione totale, l’articolo 80 capoversi 1, 3 e 4 dell’ordinanza del 20 aprile 198833 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali dovrà essere modificata (punto 2).

All’articolo 11 dell’ordinanza del 24 novembre 199334 concernente la legge federale sulla pesca saranno aggiunti i capoversi 1bis e 1ter (punto 3). Scopo di questi due complementi è garantire, da un lato, che le notificazioni dei progetti di marchiatura siano trasmesse alle competenti autorità esecutive (cpv. 1bis) e, dall’altro, che le persone che marchiano i pesi dispongano della formazione necessaria (cpv. 1ter).

Il Dipartimento e l’Ufficio federale dovranno altresì modificare o abrogare diverse altre ordinanze. L’articolo 6 capoverso 4 dell’ordinanza del DFE del 10 giugno 199935 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti

33 RS 916.443.11

34RS 923.01

35 RS 916.307.1