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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Art. 72 Controlli e misure
1 Se le è notificato un caso di cui all’articolo 71, l’autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.
2 L’UFV determina le modalità della verifica.
3 Se in occasione della verifica si rivela che il cane presenta un’anomalia nel suo comportamento, segnatamente un comportamento aggressivo superiore alla norma, il servizio cantonale competente ordina le misure necessarie.
Art. 73 Formazione dei cani e delle persone che se ne occupano
1 Prima di acquistare un cane, i futuri detentori dovranno aver seguito un corso teorico sulla detenzione dei cani e il modo di trattarli. La partecipazione al corso deve poter essere dimostrata.
2 I detentori di cani devono aver seguito un corso d’educazione canina con il loro cane nell’anno che segue il suo acquisto. La partecipazione al corso deve poter essere dimostrata.
3 L’autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a seguire corsi di educazione canina o a sottoporre a verifica le capacità acquisite se detta autorità constata presso il detentore lacune nel modo di trattare il cane.
4 L’UFV può riconoscere i corsi di formazione destinati alle persone che impartiscono i corsi di cui al capoverso 1, delle ore di gioco dei cuccioli e dei corsi di educazione canina o quelli destinati alle persone che si occupano di cani con un comportamento problematico. Tiene un elenco dei corsi riconosciuti.
Capitolo 4: Animali da compagnia, pensioni e rifugi per animali e allevamento professionale di animali da compagnia
Sezione 1: Animali da compagnia
Art. 74 Definizione
Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti nell’economia domestica per l’interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.
Art. 75 Detenzione
1 Le disposizioni dei capitoli 3 e 5 si applicano per analogia agli animali da compagnia.
2 I ricoveri e i parchi per animali da compagnia devono essere provvisti, se necessario, di luoghi adeguati in cui possano alimentarsi, abbeverarsi e fare i loro bisogni, di luoghi coperti per riposarsi e ritirarsi e di spazi in cui possano muoversi liberamente, di possibilità di occuparsi, di dispositivi per le cure corporee e di ambienti climatizzati.