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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

Art. 76 Contatti sociali

Gli animali da compagnia che vivono in società devono per principio essere tenuti con conspecifici. Sono eccettuati i cani e i gatti, a condizione che abbiano sufficienti contatti con gli esseri umani, e gli animali asociali.

Sezione 2: Pensioni e rifugi per animali e allevamento professionale di animali da compagnia

Art. 77 Definizione

Per pensioni o rifugi per animali si intendono i centri di detenzione che prendono animali in pensione o che accolgono e accudiscono animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati.

Art. 78 Obbligo di annuncio per pensioni e rifugi per animali e per

allevamenti professionali di animali da compagnia

1 Chi ha intenzione di gestire una pensione o un rifugio per animali o intende praticare l’allevamento o la detenzione professionale di animali da compagnia deve annunciarlo all’autorità competente.

2 Occorre indicare:

a. la persona responsabile;

b. le specie e il numero massimo di animali;

c. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione;

d. il personale incaricato di accudire gli animali (effettivo e formazione).

Capitolo 5: Animali selvatici

Sezione 1: In generale

Art. 79 Definizione

1 Per animali selvatici si intendono tutti i vertebrati, esclusi gli animali domestici (art. 23), e i decapodi.

2 Sono equiparati agli animali selvatici:

a. i discendenti della prima generazione derivanti dall’incrocio fra animali selvatici e animali domestici;

b. i discendenti derivanti dall’incrocio fra discendenti di cui alla lettera a;

c. i discendenti derivanti dall’incrocio fra discendenti di cui alla lettera a e animali selvatici.