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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Art. 80 Divieto di dare da mangiare agli animali
Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato dare da mangiare agli animali in modo incontrollato.
Art. 81 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco
1 Le sostanze per la cattura possono essere utilizzate soltanto conformemente alle istruzioni emesse dal veterinario. È eccettuato l’impiego di sostanze narcotiche, con riserva delle disposizioni della legislazione sulle sostanze psicotrope, su pesci che non sono destinati al consumo, in piscicolture per ottenere prodotti della riproduzione, nonché per anestetizzare o uccidere piccoli pesci. I pesci in questione devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.
2 Per gli animali suscettibili di spaventarsi quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest’ultimo deve essere ben riconoscibile. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.
Sezione 2: Autorizzazione per la detenzione di animali selvatici
Art. 82 Detenzioni professionale di animali selvatici
1 Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
2 Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:
a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi con vie di passaggio, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d’esposizione, le esposizioni temporanee di animali e istituzioni analoghe che
1. possono essere visitati dietro pagamento oppure
2. possono essere visitati a titolo gratuito, ma sono gestiti in connessione con imprese a scopo lucrativo, quali ristoranti, negozi o imprese di trasporto oppure servono alla promozione generale del turismo;
b. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, produzione di uova, di carne o di pellicce o per scopi analoghi;
c. gli stabilimenti nei quali gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.
3 Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai per la detenzione temporanea di pesci utilizzati nella gastronomia e gli acquari individuali.
4 L’autorizzazione non è richiesta per tenere le specie designate con la lettera f nell’allegato 2 tabella 21 o con la lettera g nella tabella 22.