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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
e. provvisti di sufficienti aperture d’aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato un sufficiente afflusso d’aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d’aria o d’ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per l’abbeveramento e il foraggiamento che possano essere manipolate senza che gli animali riescano a fuggire.
2 I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non devono essere urtati, gettati o rovesciati.
3 I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due pareti laterali opposte un segno deve indicare la parte in alto o quella in basso. Sono eccettuati:
a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
b. i contenitori che sono trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
4 I contenitori accatastabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, le aperture d’aerazione non vengano otturate durante l’accatastamento e le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.
Art. 134 Eccezioni
Nei trasporti postali e aerei può essere derogato alle prescrizioni di trasporto nella misura in cui le deroghe siano necessarie a causa delle condizioni particolari e gli animali non soffrano né subiscano danni.
Sezione 4: Trasporti internazionali
Art. 135 Controllo dei trasporti di animali
1 Nei posti di controllo, deve essere data priorità ai trasporti di animali.
2 Gli animali non devono essere trattenuti se non quando è assolutamente necessario per il loro benessere o per i controlli della polizia sanitaria.
3 I posti di controllo in cui devono essere effettuate le formalità di importazione o di transito di animali devono essere informati il più presto possibile dell’arrivo di trasporti di animali.
Art. 136 Autorizzazione
1 Le imprese addette al trasporto professionale di animali da e verso l’estero necessitano di un’autorizzazione dell’UFV.