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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 147 Conduzione degli animali

1 Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l’animale condotto può scostarsi.

2 L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

3 Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.

4 Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.

Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali

Art. 148 Procedimenti di stordimento ammissibili

1 I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per:

a. equini: – punzone o pallottola nel cervello;

b. bovini: – punzone o pallottola nel cervello,

– punzoni pneumatici per i quali è garantito che l’aria compressa non penetra nella scatola cranica,

– elettricità;

c. suini: – punzone o pallottola nel cervello,

– elettricità,

– anidride carbonica;

d. ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,

– elettricità;

e. conigli: – punzone nel cervello,

– stordimento per colpo rintuzzato,

– elettricità;

f. pollame: – elettricità,

– forte colpo rintuzzato sulla testa,

– punzone,

– gas;

g. struzzi: – punzone nel cervello,

– elettricità;

h. selvaggina – pallottola nel cervello;

d’allevamento biungulata

e bisonti: