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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Art. 147 Conduzione degli animali
1 Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l’animale condotto può scostarsi.
2 L’impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.
3 Le corsie devono permettere di condurre gli animali con riguardo.
4 Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.
Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali
Art. 148 Procedimenti di stordimento ammissibili
1 I seguenti procedimenti di stordimento sono ammissibili per:
a. equini: – punzone o pallottola nel cervello;
b. bovini: – punzone o pallottola nel cervello,
– punzoni pneumatici per i quali è garantito che l’aria compressa non penetra nella scatola cranica,
– elettricità;
c. suini: – punzone o pallottola nel cervello,
– elettricità,
– anidride carbonica;
d. ovini e caprini: – punzone o pallottola nel cervello,
– elettricità;
e. conigli: – punzone nel cervello,
– stordimento per colpo rintuzzato,
– elettricità;
f. pollame: – elettricità,
– forte colpo rintuzzato sulla testa,
– punzone,
– gas;
g. struzzi: – punzone nel cervello,
– elettricità;
h. selvaggina – pallottola nel cervello;
d’allevamento biungulata
e bisonti: