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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
serite pareti di separazione. Deve essere tenuto conto dei bisogni delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura.
g. I mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. La protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico deve essere assicurata.
h. Il trasporto di pesci può avvenire soltanto in contenitori che consentano di regolare l’apporto di ossigeno dell’acqua.
i. Nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto professionale di bestiame bovino, bufali indiani, bestiame suino, ovino e caprino deve essere collocata una griglia.
j. Sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali domestici secondo l’allegato 4 deve essere indicata la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano, chiaramente visibile dall’esterno. Inoltre, nel veicolo deve essere presente una copia dell’allegato 4.
k. Sui veicoli utilizzati professionalmente per il trasporto di animali deve essere applicata davanti e dietro la scritta ben visibile «Animali vivi».
2 I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di stanza durante interruzioni abbastanza lunghe del viaggio soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate negli allegati, hanno accesso in ogni momento all’acqua o se del caso al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo corrispondenti alla specie. Inoltre, devono essere adempite le esigenze di un clima adeguato agli animali.
Art. 132 Merci trasportate insieme agli animali
1 Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare danni, dolori o sofferenze agli animali.
2 Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.
Art. 133 Contenitori di trasporto
1 I contenitori di trasporto devono essere:
a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
b. sufficientemente robusti in modo che possano sopportare le sollecitazioni normali del trasporto senza danni gravi e che non possano essere distrutti dagli animali;
c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali possano essere trasportati in posizione normale del corpo;