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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 120 Responsabilità del destinatario

1 Il destinatario, insieme con l’autista, deve scaricare immediatamente gli animali e, se necessario, in considerazione dei disagi precedenti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò si applica anche ai soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

2 Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.

Art. 121 Designazione delle persone responsabili

1 Per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona che si assuma l’intera responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento del trasporto. Tale persona provvede affinché la responsabilità per il benessere degli animali durante tutto il trasporto sia sempre chiaramente assegnata e il trasporto sia conforme alle prescrizioni. Essa deve fornire alle autorità d’esecuzione, in qualsiasi momento, le informazioni relative all’organizzazione e allo svolgimento del trasporto.

2 Per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il trasporto.

Art. 122 Selezione degli animali

1 Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.

2 Gli animali malati, feriti, indeboliti, in gestazione avanzata o che hanno figliato poco prima del trasporto, nonché gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.

3 La selvaggina d’allevamento biungulata e i bisonti non possono essere trasportati vivi al macello se prima non sono stati abituati al trasporto.

Art. 123 Preparazione degli animali

1 Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

2 Per i pesci commestibili occorre sincerarsi che il loro tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.

Art. 124 Assistenza agli animali

1 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

2 Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia e devono potersi debitamente riposare. Il personale controlla regolarmente gli animali.