Progetto
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto
Protezione della natura e del paesaggio
Art. 120 Responsabilità del destinatario
1 Il destinatario, insieme con l’autista, deve scaricare immediatamente gli animali e, se necessario, in considerazione dei disagi precedenti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò si applica anche ai soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.
2 Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.
Art. 121 Designazione delle persone responsabili
1 Per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona che si assuma l’intera responsabilità dell’organizzazione e dello svolgimento del trasporto. Tale persona provvede affinché la responsabilità per il benessere degli animali durante tutto il trasporto sia sempre chiaramente assegnata e il trasporto sia conforme alle prescrizioni. Essa deve fornire alle autorità d’esecuzione, in qualsiasi momento, le informazioni relative all’organizzazione e allo svolgimento del trasporto.
2 Per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il trasporto.
Art. 122 Selezione degli animali
1 Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.
2 Gli animali malati, feriti, indeboliti, in gestazione avanzata o che hanno figliato poco prima del trasporto, nonché gli animali giovani tributari dei loro genitori possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali.
3 La selvaggina d’allevamento biungulata e i bisonti non possono essere trasportati vivi al macello se prima non sono stati abituati al trasporto.
Art. 123 Preparazione degli animali
1 Gli animali devono essere adeguatamente preparati per il trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.
2 Per i pesci commestibili occorre sincerarsi che il loro tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.
Art. 124 Assistenza agli animali
1 Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.
2 Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevera e li foraggia e devono potersi debitamente riposare. Il personale controlla regolarmente gli animali.