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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se l’impresa affida il trasporto di animali esclusivamente a personale formato secondo le disposizioni della presente ordinanza.

3 Ogni trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia dell’autorizzazione.

Art. 137 Notificazione di violazioni

Qualora constati una violazione, l’UFV informa dettagliatamente lo Stato in cui l’impresa è registrata, se tale Stato è parte contraente della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale6.

Art. 138 Piano di trasporto

1 Per il trasporto professionale di bestiame bovino, bufali indiani, bestiame equino, ovino, caprino e suino da e verso l’estero occorre allestire un piano di trasporto conformemente al modello dell’UFV, se il trasporto dura più di otto ore.

2 La persona responsabile del benessere degli animali annota nel piano di trasporto l’ora e il luogo in cui gli animali trasportati sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Su richiesta, il documento deve essere presentato all’autorità.

Art. 139 Equipaggiamento particolare

I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.

Art. 140 Precauzioni particolari

1 Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista per il parto per un periodo corrispondente almeno al 10 per cento della durata della gravidanza e durante almeno una settimana dopo il parto.

2 I mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima che l’ombelico non sia completamente cicatrizzato.

3 Gli animali, prima di essere caricati per un trasporto internazionale, devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l’idoneità al trasporto.

6 RS 0.452