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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 128 Condotta di guida

1 La condotta di guida deve essere adeguata agli animali.

2 All’atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.

Art. 129 Eccezioni alla durata massima di trasporto

1 La durata massima di trasporto secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPAn può essere aumentata di due ore al massimo per gli animali allevati o ingrassati nel quadro di un programma label, che altrimenti non possono essere macellati e commercializzati nell’ambito di tale programma.

2 La durata massima di trasporto non si applica ai pulcini di un giorno, sempre che giungano nel luogo di destinazione 48 ore dopo la schiusa delle uova.

Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto

Art. 130 Pulizia e disinfezione

I piani di carico e i contenitori devono essere accuratamente puliti ed eventualmente disinfettati prima del trasporto.

Art. 131 Mezzi di trasporto

1 I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

a. le parti con le quali gli animali entrano in contatto devono essere costruite con materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;

b. le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto;

c. si deve evitare, con pavimenti antisdrucciolevoli, pareti di separazione, recinti e dispositivi di sostegno, che gli animali possano sdrucciolare o i contenitori spostarsi. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare le esigenze dell’articolo 126 capoverso 1;

d. i dispositivi d’attacco devono essere resistenti in modo che non possano spezzarsi, se normalmente sollecitati, durante il trasporto. Devono essere sufficientemente lunghi, affinché gli animali possano reggersi normalmente, coricarsi, come pure foraggiarsi ed abbeverarsi;

e. I mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali.

f. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Gli animali domestici devono disporre delle superfici minime di carico indicate nell’allegato 4. Se le superfici di carico sono grandi o se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di carico secondo l’allegato 4, devono essere in-