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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
3 Non è necessario personale accompagnante se è garantito che, se del caso, durante tutto il trasporto o durante le fermate intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.
4 Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.
Art. 125 Separazione degli animali
1 Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l’età e il sesso.
2 Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.
Art. 126 Carico degli animali
1 I solipedi e gli ungulati, se non sono trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucciolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare interstizi così ampi che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l’inclinazione supera 10 gradi e di una protezione laterale adeguata alla taglia e al peso degli animali, eccetto che questi ultimi vengano condotti a mano, siano abituati al trasporto e l’altezza del ponte di carico non superi 50 cm.
2 Al momento del carico, l’interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.
3 Il pavimento del mezzo di trasporto e dei contenitori deve essere coperto con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l’urina e le feci e sia appropriato per il riposo.
Art. 127 Trattamento di determinate specie animali
1 I cavalli, eccettuati gli animali giovani non ancora abituati, devono portare una cavezza durante il viaggio. Le cavezze di corda sono vietate. Se i cavalli vengono trasportati in gruppo senza essere attaccati, i ferri degli zoccoli devono essere tolti.
2 È vietato servirsi delle corna o dell’anello al naso e di corde per legare il bestiame bovino e i bufali.
3 Il bestiame bovino e i bufali trasportati attaccati e il cui peso supera 500 kg devono essere collocati all’interno del mezzo di trasporto in diagonale se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri.
4 I tori di età superiore a 18 mesi devono recare un anello al naso. Si può rinunciare all’anello al naso se, prima dello spostamento o della macellazione:
a. i tori sono stati tenuti prevalentemente in una mandria all’aperto o in gruppo in una stabulazione libera; e
b. sono state prese le precauzioni speciali necessarie per garantire un trasporto sicuro, nonché un carico e uno scarico sicuri.
5 I decapodi (Decapoda) devono essere mantenuti sufficientemente umidi durante il trasporto.