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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

2 Il DFE emana il regolamento d’esame.

3 La partecipazione ai corsi di perfezionamento deve figurare nell’attestato secondo il capoverso 1.

Sezione 2: Ricovero e trattamento degli animali

Art. 145 Consegna

1 Alla consegna, gli ispettori delle carni esaminano regolarmente mediante campionatura lo stato di cura e di salute degli animali destinati alla macellazione; controllano regolarmente la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e il loro equipaggiamento.

2 Nelle aziende in cui di massima, durante i periodi di consegna, nessun ispettore delle carni è presente, l’esame e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dall’autorità competente.

3 Per quanto riguarda il pollame, l’esame può essere effettuato nel centro di detenzione dal quale provengono gli animali.

4 Le persone incaricate dell’esame e del controllo notificano all’autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

5 Se, dopo il loro arrivo nell’impianto di macellazione, gli animali non possono essere scaricati senza indugio, i veicoli, nel caso di temperature elevate o tempo afoso, devono essere sufficientemente arieggiati.

6 Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

Art. 146 Ricovero

1 Nel caso di temperature elevate e di tempo afoso, occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell’impianto di macellazione.

2 Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo vanno ricoverati su una superficie abbastanza grande e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati.

3 Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo le esigenze minime di cui all’allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme, nonché abbeverati ed eventualmente foraggiati.

4 Gli animali incompatibili a causa della specie o del sesso, dell’età o della provenienza devono essere tenuti separati.

5 Gli animali in lattazione devono, in linea di massima, essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti.

6 Se animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell’impianto di macellazione, il loro benessere e di salute deve essere controllato alla sera e alla mattina da una persona designata dall’azienda di macellazione.