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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Capitolo 9: Macellazione di animali
Sezione 1: Formazione e perfezionamento
Art. 141 Personale dei macelli
1 Le persone addette alla conduzione, alla stabulazione, all’assistenza, allo stordimento e al dissanguamento degli animali nell’impianto di macellazione devono dimostrare di essere in possesso di una formazione secondo l’articolo 142.
2 Esse devono partecipare ogni cinque anni a un corso di perfezionamento.
Art. 142 Contenuto della formazione
1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.
2 Essa trasmette conoscenze nei settori seguenti:
a. legislazione in materia di protezione degli animali, epizoozie e igiene degli alimenti;
b. comportamento normale degli animali e loro esigenze;
c. nozioni di anatomia e di fisiologia;
d. trattamento degli animali come lo scarico, la conduzione, la stabulazione, l’assistenza agli animali malati o feriti;
e. applicazione dei metodi di stordimento e verifica della loro efficacia; dissanguamento;
f. manutenzione degli strumenti impiegati per lo stordimento;
g. responsabilità, obblighi e competenze delle persone addette allo scarico, alla stabulazione e all’assistenza, nonché allo stordimento e al dissanguamento degli animali negli impianti di macellazione.
3 La parte pratica deve comprendere esercitazioni sufficienti nell’ambito del trattamento degli animali come lo scarico, il modo di guidarli, la stabulazione e l’assistenza agli animali malati, nonché nell’ambito dell’applicazione dei metodi di stordimento e della manutenzione degli strumenti impiegati a tale scopo.
Art. 143 Corsi di formazione e perfezionamento
1 Le aziende addette alla macellazione di animali organizzano corsi di formazione e perfezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria.
2 L’Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 144 Esame e attestato
1 La formazione si conclude con un esame. In caso di superamento dell’esame è rilasciato un attestato. Nell’attestato sono indicate le specie animali e i metodi di stordimento che sono stati oggetto della formazione pratica e dell’esame.